Come si legge sul portale web appositamente predisposto, il DM 15 giugno 2016, pubblicato lo scorso 17 ottobre, ha definito le disposizioni attuative della L 221/2015 in merito al credito d’imposta per interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive, effettuati nel 2016.
Amianto – Approvate le regole per il credito di imposta
Soggetti ammessi
Possono accedere ai contributi concessi ai sensi della Legge n. 221/ 2015 i soggetti titolari di reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 2195 del codice civile che, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal regime contabile adottato, effettuano interventi di bonifica (ovvero rimozione e smaltimento) dall’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016.
Sono esclusi dall’ambito soggettivo di cui al presente procedimento:
- le persone fisiche e le società esercenti attività agricola, di cui all’articolo 32 del D.P.R. n.9 17/1986 e s.m. e i. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR) e al Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione;
- le persone fisiche e le società esercenti attività di cui al settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al Reg. (UE) n. 717/2014 della Commissione;
- le persone fisiche e le società esercenti attività relative alla fornitura di Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) di cui al Reg. (UE) n. 360/2012 della Commissione;
- gli enti non commerciali se non titolari di reddito d’impresa;
- le persone fisiche, con riferimento all’attività produttiva di reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’art.53 del TUIR;
- le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, nonché le società tra avvocati.
Requisiti richiesti
- interventi relativi a beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale, realizzati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- interventi aventi come oggetto la rimozione e smaltimento di amianto e non l’incapsulamento o confinamento;
- interventi di importo unitario minimo pari a 20mila euro per singola impresa unica;
- interventi conclusi al momento della presentazione della domanda e per i quali siano state emesse le corrispondenti fatture, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016;
- interventi inseriti in apposito Piano di Lavoro, redatto ai sensi dell’art. 256 del D. Lgs. 81/2008 e s. m. e i., relativo ad intervento di bonifica unitariamente considerato per l’unità produttiva di riferimento;
- interventi per i quali sia stata effettuata comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al Piano di Lavoro alla ASL competente e che questa li abbia approvati secondo le modalità previste.
Entità del credito
Il credito d’imposta verrà riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute, previa verifica dell’ammissibilità dei requisiti a cura del Ministero dell’Ambiente, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dell’ammontare delle risorse disponibili. La data ultima di scadenza per la
presentazione delle domande è il 31 marzo 2017.
Spese ammesse
Gli interventi ammissibili a contributo riguardano i costi diretti sostenuti dalle imprese per la bonifica dell’amianto presente in coperture e manufatti, come specificato all’art. 2, comma 3, del Decreto Ministeriale. Sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche entro i limiti previsti all’art. 2, comma 2, del medesimo Decreto.
Per presentare la domanda occorre registrarsi ed acquisire le credenziali per poter accedere all’area riservata.