Telefonia: stazioni radio base e campi elettromagnetici

Negli ultimi anni, complice l’enorme diffusione di cellulari e, più recentemente, di smartphone, è aumentato a dismisura il numero di antenne per la telefonia.

Se da un lato questi dispositivi sono indispensabili per poter rimanere connessi con il resto del mondo, dall’altro sono molti i dubbi relativi agli effetti negativi sulla salute della popolazione che vive in prossimità delle antenne telefoniche. Pur non essendoci, ad oggi, sufficienti evidenze scientifiche sugli effetti cronici (a lungo termine) che l’utilizzo di telefonini e smartphone e la prossimità ad antenne telefoniche possono provocare, tutte le volte che viene deciso di realizzare un’antenna telefonica nel nostro Comune si aprono polemiche, preoccupazioni, contestazioni, talvolta si creano dei “comitati” per opporsi alla realizzazione dell’antenna, ecc.

Antenne telefonia campi elettromagnetici

Generalmente, in questi casi, le persone contrarie all’installazione di questi impianti per le telecomunicazioni cercano di coinvolgere il Sindaco o, più in generale, la Giunta Comunale, sperando che possano mettere il bastone tra le ruote al colosso per la telefonia di turno.

Ma è davvero così? Il Comune ha voce in capitolo quando si parla di realizzare un’antenna telefonica? Lo scopriremo nel corso di questo articolo.

Antenne telefoniche: competenza statale o comunale?

Le antenne per la telefonia, così come tutti gli impianti di tele-radio-comunicazioni, sono annoverate tra le opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità, ciò significa che la competenza è riservata in via esclusiva allo Stato. A tal proposito si può far riferimento alla sentenza del TAR di Catania n.764 del 12/03/2015, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da una società di telecomunicazioni contro un provvedimento comunale che si opponeva alla realizzazione di un impianto per la telefonia.

Ciò non significa che la società di telefonia possa installare, in qualunque area del territorio comunale, l’impianto che preferisce, poiché esistono dei limiti relativi ai valori di emissione e alla potenza dell’antenna. Però, se l’antenna che si vuole installare rispetta tutti i limiti imposti dalla normativa vigente, il Comune non può opporsi alla sua realizzazione.

Antenne telefoniche: quali limiti?

I limiti di esposizione per le antenne telefoniche sono contenuti nel DPCM 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. Tale decreto impone dei limiti di esposizione diversi a seconda della frequenza del campo elettromagnetico ad alta frequenza generato.

Di solito le antenne per la telefonia hanno una frequenza che varia da 900 MHz (frequenza classica per le telefonate) a 2600 MHz (rete 4 G). Per queste bande di frequenza il DPCM 8 luglio 2003 fissa i seguenti limiti di esposizione:

  • 20 V/m, per l’intensità del campo elettrico;
  • 0,05 A/m, per l’intensità del campo magnetico;
  • 1 W/m2, per la densità di potenza.

Oltre ai limiti di esposizione, il DPCM 8 luglio 2003 stabilisce anche:

  • valori di attenzione, per prevenire gli effetti a breve termine e i possibili effetti a lungo termine nella popolazione in seguito all’esposizione a campi elettromagnetici;
  • valori di qualità, per minimizzare l’esposizione a campi elettromagnetici e proteggere ulteriormente la popolazione.

Per la realizzazione di un’antenna per la telefonia, tutti questi valori (limite di esposizione, valori di attenzione e valori di qualità) vengono analizzati da ARPA che, se conformi, rilascerà il parere favorevole alla realizzazione dell’opera.

Caso Regione Lombardia: zonizzazione del territorio comunale

Con la Legge Regionale 11/5/2011, n.11, la Regione Lombardia ha chiesto ai Comuni di individuare le aree nei quali è consentita l’installazione degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione, attenendosi alle indicazioni contenute nella D.G.R. N.VII/7351 dell’11 dicembre 2001.

Tale DGR richiede ai comuni di individuare tre aree:

  • Aree di particolare tutela: aree comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani individuate una per ciascuno dei suddetti recettori;
  • Area 1: l’insieme delle parti di territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione;
  • Area 2: si definisce “Area 2” la parte di territorio comunale non rientrante in area 1.

Sulla base delle aree individuate, la DGR impone dei limiti di potenza totale ai connettori di antenna. In particolare:

  • Nelle aree di particolare tutela, è consentita l’installazione di impianti per le telecomunicazioni e radiotelevisione, ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 300 W;
  • In area 1, fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l’installazione di impianti per le telecomunicazioni e radiotelevisione, ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W;
  • In area 2, fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l’installazione di impianti per le telecomunicazioni e radiotelevisione, senza limiti in termini di potenza.

Riassumendo, nelle aree di particolare tutela individuate dal Comune (ad es. in prossimità di un asilo o di una scuola) o in area 1 (centro abitato), non è tassativamente vietata l’installazione di un’antenna telefonica, ma la potenza totale ai connettori di antenna deve rispettare i limiti imposti dalla D.G.R. N.VII/7351 dell’11 dicembre 2001.

Qualora l’antenna rispetti sia i limiti imposti dal DPCM 8 luglio 2003, sia i limiti relativi alla potenza totale ai connettori di antenna stabiliti per una determinata zona, il Comune non può opporsi alla realizzazione dell’impianto.

[a cura di: Ing. Davide Marcheselli – Syrios Srl]


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