Aziende già autorizzate: cosa fare – Relazione di riferimento: novità
Come abbiamo già avuto modo di evidenziare in questa pagina, l DLgs 46/2014 ha introdotto numerose modifiche al DLgs 152/2006, in particolare con riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Regione Lombardia, con Circolare 4 agosto 2014, n. 6, ha fornito i “Primi indirizzi sull’applicazione dell’autorizzazione integrata ambientale dopo le modifiche del Dlgs 46/2014”.
Con successiva DGR X/2645 del 14 novembre 2014, di cui abbiamo già accennato in questa pagina, Regione Lombardia definisce le modalità operative per il rilascio di nuove autorizzazioni per le attività “non già soggette”.
Autorizzazioni esistenti
Il punto 3 delle linee guida precisa alcuni aspetti per le attività esistenti, nonchè sull’istituto del riesame:
Come si legge, le autorizzazioni integrate ambientali in vigore sono prorogate, sebbene sia richiesto che “la ridefinizione della validità dell’autorizzazione sia resa evidente da un carteggio tra gestore e Autorità competente”, carteggio non meglio definito nei contenuti nè dal punto di vista dell’iniziativa, che non è chiaro se debba essere a cura del gestore.
“3. Applicazione dell’istituto del riesame (articolo 29-octies del Dlgs 152/2006)
Con l’emanazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, l’istituto del rinnovo periodico, precedentemente disciplinato dall’articolo 29-octies, commi 1, 2 e 3 del Dlgs 152/2006, non è più formalmente contemplato dall’ordinamento. Conseguentemente:
a) a partire dal giorno 11 aprile 2014 (data di entrata in vigore del succitato decreto) i provvedimenti di Aia sono rilasciati sulla base del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, pertanto negli stessi deve essere richiamato l’assoggettamento a riesame secondo le modalità di cui all’art. 29-octies del Dlgs 152/2006;
b) ai sensi delle disposizioni transitorie recate dall’articolo 29 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, i procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013 e relati a provvedimenti con scadenza antecedente al 10 aprile 2014, sono convertiti in procedimenti di riesame, senza connesso aggravio tariffario;
c) sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (Aia) in vigore alla data dell’11 aprile 2014. È necessario che la ridefinizione della validità dell’autorizzazione sia resa evidente da un carteggio tra gestore e Autorità competente, anche con unico provvedimento indirizzato a più gestori, che confermi l’applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle Aia vigenti, facendo salva la facoltà per l’Autorità competente di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo. Da tale carteggio, inoltre, dovrà risultare chiaramente come gestire la proroga, fino alla nuova scadenza, delle eventuali fidejussioni prestate quale condizione della efficacia dell’Aia
d) i procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013, che non contengano contestuali richieste di autorizzazione per modifiche sostanziali, relativi a provvedimenti con scadenza successiva al 10 aprile 2014, sono archiviati, ove richiesto dal gestore, in esito allo specifico carteggio di cui al punto c); in caso di archiviazione, le tariffe versate non sono soggette a restituzione.
In sostanza, i procedimenti avviati a titolo di rinnovo sono conclusi ai sensi del nuovo articolo 29-octies a titolo di riesame, eventualmente procedendo a richiedere la documentazione necessaria per rilasciare l’atto in maniera conforme al nuovo decreto ed esaminando al contempo eventuali richieste di modifica presentate insieme alla documentazione di rinnovo. Le autorizzazioni che verranno conseguentemente rilasciate non prevedranno quindi alcuna scadenza e conterranno, tra l’altro, espresso richiamo alle nuove disposizioni in materia di riesame. Il termine massimo per il successivo riesame, stabilito dall’articolo 29-octies, comma 3, lettera b), del Dlgs 152/2006 decorre dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento.
Relativamente alle installazioni per le quali il termine per la presentazione dell’istanza di rinnovo indicato nell’autorizzazione è successivo alla data di entrata in vigore del Dlgs 46/2014 (10 aprile 2014), non permane in capo ai Gestori l’obbligo di presentazione dell’istanza di rinnovo; in tali casi, il termine dei 10 anni di cui al comma 3, lettera b) dell’articolo 29-octies del Dlgs 152/2006 decorre dalla data di rilascio dell’autorizzazione in essere.
Infine, eventuali autorizzazioni rilasciate (per installazioni nuove o esistenti che svolgono attività già Aia) a seguito di istanze presentate dopo il 7 gennaio 2013 e i cui procedimenti siano stati conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 46/2014, sono adeguate alle nuove disposizioni in occasione del primo procedimento amministrativo utile successivo all’11 aprile 2014.”
Domande e risposte
A seguito delle numerose richieste di chiarimenti avanzate dal ns studio, le risposte (informali – quindi da considerare come tali, suggerimenti) ricevute (fonte Regione Lombardia e ARPA) sono le seguenti:
1. L’AIA di un’azienda, per cui il termine di presentazione dell’istanza di rinnovo indicato nell’autorizzazione è successivo all’entrata in vigore del D.lgs 46/2014, è prorogata ai 10 anni di validità, dalla data di rilascio?
Risposta: Non è prevista una scadenza ma sicuramente entro 10 anni l’autorizzazione deve essere rivista. E’ possibile che venga rivista prima dei 10 anni nel momento in cui si presentino determinate condizioni quali la pubblicazione/modifica delle “migliori tecniche disponibili (BAT)”che interessino l’azienda.
2. All’art. 3 della circolare n. 6 è citato un “carteggio” tra gestore e autorità competente, “necessario per la ridefinizione della validità dell’autorizzazione”. Chiedo gentilmente delucidazioni a proposito di tale “carteggio”: deve essere ad iniziativa dell’azienda o dell’autorità? Nel primo caso esiste una modulistica di riferimento?
Risposta: Si tratta di una comunicazione tra l’autorità competente (Provincia) e il gestore. Non è stata specificata la modalità precisa di tale carteggio lasciando alle provincie autonomia in merito. Non è in ogni caso un procedimento a iniziativa dell’azienda ma della Provincia al fine di riallineare lo stato autorizzativo, ovvero specificare che, per l’azienda in questione, si applicano le nuove disposizioni di legge in materia di AIA (D.lgs 46/2014). Non è detto che si tratti di una comunicazione specifica ma può essere che la Provincia nella comunicazione di autorizzazione ad eventuali modifiche richieste dall’azienda specifichi contestualmente l’applicazione del D.lgs 46 (e quindi che non si considera la scadenza riportata nell’AIA).
E ancora:
La circolare regionale su questo punto è volutamente “ aperta” dato che le Autorità Competenti (Province) avevano sulle modalità di “allungamento” (presa d’atto, determina ecc. ) dell’AIA opinioni diverse. Quel che sicuramente discende dal d.lgs. 46/14 è che le scadenze delle AIA in vigore alla data dell’11/4/14 sono prorogate. In attesa di una presa d’atto da parte della Provincia può essere utile comunque, al fine di evitare fraintendimenti con personale di controllo non ARPA, che il Gestore invii alla Provincia stessa una nota di questo tenore
“ Con la presente segnalo che, visto il d.lgs. 46/14 e la circolare regionale n° 6 del 4/8/14, continuerò a rispettare i limiti e le prescrizioni previste nella mia autorizzazione n° …. del … , la cui scadenza in forza del decreto citato è prorogata a …..”
La circolare di Regione Lombardia: Circolare 6_2014 – AIA – Lombardia
Relazione di riferimento: un nuovo decreto ne definisce i contenuti
E’ stato firmato dal Ministro Galletti in data 13 novembre 2014 il Decreto Ministeriale n. 272, in attuazione dell’articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis del medesimo decreto. Nell’allegato 2 al predetto Decreto Ministeriale sono riportati i contenuti minimi della relazione di riferimento necessari al fine di effettuare un raffronto, in termini quantitativi dello stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, al momento della cessazione definitiva delle attività.
La recente DGR X/2645 del 14 novembre 2014