Pertinenze esterne (ambienti abitativi) e campi elettromagnetici
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.19 del 24/01/2017 il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 dicembre 2016.
Con il decreto sono approvate le Linee guida ex decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA/APPA relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili, nel caso di utilizzazione per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, cosi’ come riportate nell’allegato 1 al decreto stesso.
Pertinenze esterne di dimensioni abitabili
Come previsto dall’allegato, fermo restando che per ambiente abitativo con “permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere” debba intendersi un luogo destinato tale negli strumenti urbanistici [rilevabili da titolo edilizio – Vedi anche: Allegato LG1 – Ambiente abitativo], ai fini dell’applicazione delle disposizioni di legge sono da considerarsi “edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere” tutti i fabbricati utilizzati e destinati alla permanenza di persone per fini residenziali e/o lavorativi, in quest’ultimo caso fatto salvo quanto previsto da leggi specifiche, ivi compresi gli edifici utilizzati a scopo promiscuo, come ad esempio alberghi (o simili), ospedali e scuole.
Sono assimilabili ai suddetti edifici anche quei luoghi attrezzati per la permanenza delle persone, anche in assenza di ripari permanenti (es. campeggi), purché tale destinazione d’uso risulti da idoneo titolo autorizzativo rilasciato dall’autorità competente.
Per quanto attiene alla definizione di pertinenze esterne di dimensioni abitabili, si assume una superficie minima di 2 mq con profondità pari ad almeno 1,4 m 4, nella ratio della norma in oggetto.
Infatti, tale dimensione minima consente lo stazionamento e la manovra di persone a ridotta mobilità e l’allestimento di tavolino da esterno corredato di seduta.
Elenco delle possibili pertinenze di riferimento
In Allegato LG2 pertinenze è fornito un elenco quanto più possibile dettagliato delle pertinenze stesse, in modo da consentire una applicazione univoca delle disposizioni normative vigenti da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di controllo e vigilanza.
Nota – Il decreto tuttavia specifica che, comunque, stante l’estrema variabilità delle possibili configurazioni abitative tipiche della realtà italiana, potranno palesarsi ulteriori fattispecie qui non previste.
Che cosa deve fare il proponente l’opera
Dovrà quindi essere, cura del proponente l’opera, o suo delegato, documentare e indicare nella cartografia presentata (art. 87 del D.Lgs. 259/03) ai fini del “previo accertamento […….] della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità [….]” i casi di:
- edifici o porzioni di edifici non classificabili come “pertinenze esterne con dimensioni abitabili con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere” quali magazzini, cantine, garage, sottotetti non abitabili, box auto, fienili, legnaie, ecc.;
- luoghi non classificabili come pertinenze esterne di dimensioni abitabili, ai sensi di quanto stabilito in questo paragrafo.