Il 24 aprile 2020 il cosiddetto decreto “Cura Italia” (Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18) è stato convertito con la legge n. 27/2020.
Oltre alle novità di cui abbiamo già parlato in questo articolo, la legge n. 27/2020 introduce altre novità in merito alla gestione ambientale delle aziende, in particolare, le novità riguardano il deposito temporaneo dei rifiuti e le scadenze delle autorizzazioni ambientali.
Deposito temporaneo dei rifiuti
Con la Legge n. 27/2020 del 24 aprile si specifica che il deposito temporaneo di rifiuti (di cui all’art. 183, comma 1, lettera bb) del D.lgs. 152/2006) “è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi”.
Ciò significa che la quantità massima di rifiuti che può essere presente in deposito temporaneo è pari a 60 m3, di cui al massimo 20 m3 di rifiuti classificati come pericolosi. La durata massima temporale del deposito è stata portata da un anno ad un anno e mezzo.
Autorizzazioni ambientali
Per quanto riguarda le autorizzazioni ambientali, la Legge n.27/2020 del 24 aprile specifica che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi […] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali”.
Ciò significa che tutte le autorizzazioni ambientali (ad. es. AUA – Autorizzazione Unica Ambientale, AVG – Autorizzazione in Via Generale, ecc.) in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 verranno ritenute comunque valide fino a 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza da Coronavirus.
[a cura di: Ing. Davide Marcheselli – Syrios Srl]