Entro il 31 maggio la denuncia annuale gas fluorurati
Il prossimo 31 maggio 2015 scade il termine per l’invio della dichiarazione (o denuncia) annuale gas fluorurati articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012
Chi è obbligato?
Ai sensi del DPR 43/2012, “gli operatori [sostanzialmente i proprietari, salvo il caso in cui abbiano delegato una terza persona] delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio” contenenti 3 kg o più di gas fluorurati.”
Quali impianti?
Più in particolare si tratta di impianti con le seguenti applicazioni:
- refrigerazione (cioè raffreddamento di spazi di immagazzinamento o prodotti al di sotto della temperatura ambiente; sono inclusi anche gli scambiatori di calore industriali);
- condizionamento dell’aria (raffreddare e/o controllare la temperatura dell’aria in ambienti confinati mantenendola ad un determinato livello)
- pompe di calore (estraggono energia dall’ambiente o da una fonte di calore di scarto per fornire calore utile, tipicamente sono apparecchiature ermeticamente sigillate)
- sistemi di protezione antincendio (installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito)
Per rientrare nell’obbligo ciascuna apparecchiatura o sistema appartenente ad una delle citate tipologie deve contenere una carica circolante di 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra.
Quali gas (“gas fluorurati”)?
I gas fluorurati o F-gas (HFC, PFC e SF6) sono sostanze chimiche artificiali usate in vari settori e applicazioni. Gli HFC costituiscono il gruppo più comune di gas fluorurati. Trovano impiego in vari settori e applicazioni, ad esempio come refrigeranti negli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell’aria e nelle pompe di calore, come agenti espandenti per schiume, come agenti estinguenti in sistemi antincendio, propellenti per aerosol e solventi.
Esempi: R134, R404A, ecc
L’elenco aggiornato delle sostanze che rientrano nel campo di applicazione è riportato a questo link: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas/informazioni-utili/elenco-aggiornato-delle-sostanze-da-considerare-ai-fini-della-dichiarazione.
Che cosa fare?
VERIFICARE SE SONO PRESENTI IMPIANTI SOGGETTI
Gli aspetti da verificare sono: tipo di gas e relativa quantità.
Entrambi possono essere rintracciati all’interno di:
– libretto d’uso e manutenzione;
– targa presente sull’impianto.
VERIFICA LIBRETTO DI IMPIANTO E CONTROLLO FUGHE
Ogni impianto soggetto al campo di applicazione deve essere dotato di relativo libretto contenente i dati di impianto, i controlli fughe da effettuare periodicamente (DPR 147/2006), le eventuali operazioni effettuate di interventi di recupero/eliminazione di gas, ecc.
DICHIARAZIONE ANNUALE
Entro il 31 maggio di ogni anno è da presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente.
La dichiarazione deve essere effettuata attraverso il portale appositamente predisposto: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas.
Dati da comunicare – I dati da comunicare sono sostanzialmente i seguenti: dati identificativi (operatore, persona di riferimento, sede di installazione), il numero e la tipologia di apparecchiature presenti ed anche le informazioni di dettaglio (tipo di sostanza, carica circolante, quantità aggiunta nell’anno di riferimento, quantità recuperata/eliminata nell’anno di riferimento; motivo dell’intervento).
EFFICIENZA ENERGETICA
Come previsto dal DPR 74/2013, si ricorda inoltre che “in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica. Il controllo riguarda in particolare il sottosistema di generazione, la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati e la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti. Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica”.
Vedi anche: Climatizzazione estiva e invernale – Nuovi libretti – Libretto di impianto e rapporto di efficienza
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