Esteso al 30 giugno: dichiarazione gas fluorurati
Come stabilito dal DPR 43/2012, a partire dal 2013, ogni anno “gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto“.
Operatore: chi è?
Riguardo all’identificazione dell’operatore la normativa di riferimento intende che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto sia considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.
Pertanto se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta. In tutti gli altri casi l’operatore è il proprietario, ciò non toglie che il proprietario possa delegare (delega scritta) a Terzi la compilazione della dichiarazione (vedi “persona di riferimento”).
Nel caso più frequente in cui nel contratto di manutenzione, sia pure come “Terzo Responsabile”, non sia specificata la piena autonomia decisionale ed economica sulla gestione degli impianti, l’onere della dichiarazione è a carico del proprietario dell’impianto.
Quali apparecchiature sono interessate?
Un’apparecchiatura fissa è definita come un’apparecchiatura che di norma non è in movimento durante il suo funzionamento. Di conseguenza non rientrano attualmente, nel campo di applicazione della normativa, le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria usate in tutte le modalità di trasporto. Rientrano nel campo di applicazione della dichiarazione solo le apparecchiature con carica di gas fluorurati pari almeno a 3 kg.
Possono essere (in tutti i casi sia domestiche che industriali):
- applicazioni fisse di condizionamento d’aria;
- pompe di calore;
- impianti fissi di protezione antincendio.
Più in particolare si tratta di impianti con le seguenti applicazioni:
- refrigerazione (cioè raffreddamento di spazi di immagazzinamento o prodotti al di sotto della temperatura ambiente; sono inclusi anche gli scambiatori di calore industriali);
- condizionamento dell’aria (raffreddare e/o controllare la temperatura dell’aria in ambienti confinati mantenendola ad un determinato livello)
- pompe di calore (estraggono energia dall’ambiente o da una fonte di calore di scarto per fornire calore utile, tipicamente sono apparecchiature ermeticamente sigillate)
- sistemi di protezione antincendio (installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito)
- inoltre, ciascuna apparecchiatura o sistema appartenente ad una delle citate tipologie deve contenere una carica circolante di 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra.
Sono quindi certamente esclusi dal campo di applicazione della dichiarazione per esempio:
- impianti di condizionamento dell’aria montati sugli autoveicoli o, più in generale, su tutte le tipologie di mezzi di trasporto;
- sistemi di refrigerazione montati su tutte le tipologie di mezzi di trasporto;.
- l’attrezzatura utilizzata per la ricarica degli impianti di condizionamento dell’aria montati sugli autoveicoli;
- gli estintori portatili (perché tipicamente durante il loro funzionamento sono in movimento);
- tutte le apparecchiature che utilizzano esclusivamente sostanze refrigeranti o estinguenti diverse dai gas fluorurati ad effetto serra previsti dalla dichiarazione o comunque non contemplate dall’allegato I al Regolamento 842/2006 (es. R-22, CO2, sabbia, ammoniaca, etc);
- tutte le apparecchiature contenenti refrigeranti o estinguenti a base di gas fluorurati ad effetto serra che prese individualmente hanno carica complessiva minore di 3 kg.
Emissioni zero
Qualora nell’anno di riferimento gli interventi abbiano dato luogo a emissioni zero (cioè le quantità aggiunte, recuperate o eliminate sono “0”) si richiede comunque all’utente di indicare convenzionalmente che il motivo dell’aggiunta o del recupero o della eliminazione è “manutenzione”.
Come fare
La pagina dedicata del Ministero dell’Ambiente.
Il modulo per la dichiarazione.
Attenzione: dichiarazione 2013 – devono essere comunicate unicamente le informazioni di cui alle sezioni 1, 2 e 3 della dichiarazione.