Impianti di essicazione, silos, cantine, frantoi
La legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 ha introdotto nuove attività in deroga, soggette a sola comunicazione e ad autorizzazione semplificata (o AUA) i seguenti impianti:
– i silos per i materiali vegetali;
– gli impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas”;
– le cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l’anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera;
– i frantoi.
Gli impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole e gli stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi tra quelli esonerati sono soggetti al regime semplificato dell’autorizzazione generale.
Attività soggette a semplice comunicazione al Comune
Parte I dell’allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:
- silos per i materiali vegetali;
- impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a bio-masse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas;
- cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l’anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera;
- frantoi.
Attività in deroga soggette ad autorizzazione semplificata/AUA
Parte II dell’allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella voce precedente;
- stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella voce precedente.