Messa in esercizio, messa a regime, “mantenimento”
Premessa
La gestione di impianti o stabilimenti con emissioni in atmosfera comporta non solo la necessità di autorizzazione, bensì anche l’assolvimento di tutta una serie di obblighi che talvolta sfuggono a chi gestisce l’impianto.
L’ottenimento dell’atto autorizzativo non consente (nella gran parte dei casi) di ritenere “chiuso”, completato, il percorso di adeguamento nè tantomeno consente di “dimenticarsi” degli impianti e delle relative emissioni.
Al contrario.
Gli obblighi sopra citati hanno principalmente (ma non solo) in tre tipologie di riferimenti:
- il documento autorizzativo, che può essere una autorizzazione specifica, alle emissioni in atmosfera, oppure l’autorizzazione unica ambientale (AUA) prevista dal DPR 59/2013;
- gli allegati tecnici definiti dai dispositivi regionali, ad es. in relazione ad emissioni in deroga;
- la disciplina di legge di settore (lo stesso DPR 59/2013, in particolare gli allegati, il DLgs 152/2006, ecc.).
Nel seguito sono brevemente riassunti (in modo non esaustivo) i più significativi.
E’ importante ricordare che esistono prescrizioni autorizzative anche nelle autorizzazioni di carattere generale (in cui non viene espresso dall’ente competente una autorizzazione specifica), quelle ciè che ricadono nella categoria delle autorizzazioni “in deroga”.
Messa in esercizio e di messa a regime
Ottenuta l’autorizzazione all’installazione ed esercizio di un impianto, l’avvio della sua operatività deve essere comunicato e gestito in coordinamento con gli enti di controllo attraverso due fasi principali:
- comunicazione di messa in esercizio (per i casi previsti);
- messa a regime e invio agli enti dei risultati dei controlli effettuati.
Se la “messa in esercizio” dell’impianto va solo comunicata, dopo la data di “messa a regime” deve essere effettuato un ciclo di controllo (variabile a seconda della Regione o della Provincia di appartenenza) che comprende i controlli analitici prescritti nei documenti di riferimento già riportati nel retro. I certificati analitici devono essere quindi trasmessi all’ente di controllo.
E’ importante che questi passaggi non sfuggano, per completare e dare seguito, di fatto, all’iter autorizzativo.
Controlli periodici e attività di “mantenimento”
Con periodicità definite nuovamente nei documenti sopra citati, devono essere programmate ed effettuate attività periodiche tra le quali le principali sono di seguito riportate (elenco non esaustivo).
- controllo periodico: in alcuni casi sono definiti controlli periodici, con cadenza variabile (semestrale, annuale, biennale) – Devono essere effettuati i controlli analitici ai camini (campionamento e analisi di laboratorio) e l’esito (i certificati) devono essere (in genere) trasmessi all’ente di controllo, o conservati a disposizione;
- interventi di manutenzione: gli interventi di manutenzione devono essere effettuati conformemente ai riferimenti sopra citati e (se richiesto) registrati; i registri devono essere conservati a disposizione degli organismi di controllo;
- registrazioni: talvolta è richiesta la registrazione dei consumi di determinate materie prime, anche al fine di poter verificare il rispetto di eventuali soglie prescritte;
- bilanci relativi ai solventi: se del caso, può essere richiesto l’invio periodico del bilancio di massa relativo ai solventi;
- sistemi di monitoraggio: i sistemi di monitoraggio devono essere controllati e manutenuti
- nei casi più complessi possono essere previste anche specifiche procedure di controllo e gestione.
Prescrizioni specifiche
Attenzione! – Ogni situazione è da considerarsi a sé stante e possono essere necessarie (in quanto prescritte o previste per legge) misure particolari quali sistemi di controllo e monitoraggio periodico, specifiche attività (quali quelle già riportate nel retro) di manutenzione e mantenimento in efficienza degli impianti o dei dispositivi stessi di controllo, piani operativi e di controllo, ecc.