Emissioni in atmosfera: periodicità
Si ricorda infine che per coloro che sono in possesso di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera sono previsti alcuni adempimenti specifici che possono variare in base al tipo di autorizzazione (ordinaria o in deroga), ai quantitativi di materia prima e ausiliaria consumati, e alla tipologia di attività autorizzata.
Seguono i principali, da verificare caso per caso.
Campionamenti di controllo
Per le attività soggette ad autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera sono previsti campionamenti ai camini di emissione con cadenza annuale (se non diversamente indicato nella domanda autorizzativa). Per le emissioni autorizzate in deroga invece, tali campionamenti, qualora previsti, hanno periodicità biennale.
Bilancio di massa
Per le attività che utilizzano composti organici volatili (COV) o prodotti contenenti COV, è inoltre previsto l’invio del bilancio di massa relativo all’utilizzo di tali sostanze al dipartimento ARPA competente entro il 31 marzo di ogni anno.
Registri
Le attività in possesso di un impianto di aspirazione degli inquinanti con emissione in atmosfera site in Lombardia devono annotare con frequenza almeno mensile tutte le operazioni di manutenzione eseguite sull’impianto in un apposito registro con pagine numerate progressivamente, nel quale riportare:
- la data di effettuazione dell’intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell’intervento;
- l’indicazione dell’autore dell’intervento.
Le attività site in Emilia Romagna devono invece annotare con frequenza almeno mensile i giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di materie prime e ausiliarie utilizzate, nonché la frequenza di sostituzione e manutenzione di eventuali sistemi di abbattimento, su apposito registro dei consumi con pagine numerate progressivamente.
Se previsti, dovranno inoltre essere riportate tutte le informazioni relative ai campionamenti effettuati sulle emissioni in atmosfera su apposito registro degli autocontrolli dotato di pagine con numerazione progressiva bollate dall’ARPA competente, ove riportare:
- la data e l’ora di effettuazione delle misure;
- i risultati delle misure effettuate;
- il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi.
In entrambi i casi i registri devono essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.
Vedi anche:
- Emissioni in atmosfera: non solo autorizzazione
- Emissioni in atmosfera: attenzione alle prescrizioni
- Novità con il DLgs 183/2017
[a cura di: Dott. Matteo Vasapollo – Dott. Matteo Melli – www.syrios.it]
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