Climatizzazione estiva e invernale – Nuovi libretti
In attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 il Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 che definisce i nuovi modelli per il libretto di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per il rapporto di efficienza energetica.
La proroga
La scadenza inizialmente fissata per il 1° giugno 2014 è stata prorogata al 15 ottobre 2014: da quella data gli impianti termici devono essere muniti del nuovo libretto e per i controlli di efficienza energetica devono essere utilizzati i nuovi modelli.
I nuovi modelli sono reperibili a questo link.
Controlli e registrazioni
Controllo e manutenzione degli impianti termici
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu’ disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
Controlli di efficienza energetica
In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica. Il controllo riguarda in particolare il sottosistema di generazione, la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati e la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.
Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell’Allegato A del decreto.
Ispezioni degli organismi di controllo
Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, secondo criteri definiti dal decreto.
Domande frequenti (FAQ) sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.