Predisposizione e presentazione MUD – Termine 30 aprile 2016
Con il DPCM 21 dicembre 2015 (GU n. 300 del 28/12/2015), è stato sostanzialmente approvato il “vecchio” modello di MUD allegato al DPCM del 17 dicembre 2014, confermandone integralmente i contenuti, che sarà da utilizzare fino alla entrata della piena operatività del SISTRI.
Per chi avesse bisogno di assistenza nella presentazione siamo a disposizione.
Soggetti obbligati
Sono obbligati alla presentazione del MUD i seguenti soggetti:
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00
- imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di:
- rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali
- rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali
- fanghi prodotti da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 2006/152)
Categorie particolari
Sono tenuti alla presentazione del MUD – con particolare riferimento alle specifiche sezioni – i seguenti soggetti.
- Comunicazione Veicoli fuori uso – Sono tenuti tutti i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e relativi componenti e materiali.
- Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche – Sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 49/2014.
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche – Sono tenuti i produttori di AEE iscritti al registro e i Sistemi collettivi di finanziamento.
- Comunicazione Rifiuti urbani, Assimilati e raccolti in convenzione – Sono tenuti i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
- Comunicazione Imballaggi – Sezione Consorzi: sono tenuti il CONAI o i soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni – Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: sono tenuti gli impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui agli allegati B e C della Parte IV del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Il nostro studio è a disposizione per qualunque chiarimento: contattaci.