Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): approvato il regolamento

L’AUA è uno degli strumenti di semplificazione per le imprese introdotti dalla legge n. 35 del 2012 (“Semplifica Italia”), con lo scopo di alleggerire il  carico degli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa ambientale, garantendo comunque la massima tutela dell’ambiente.

IL DPR 13 marzo 2013, n. 59 contenente il Regolamento dell’AUA è stato pubblicato sulla GU n.124 del 29 maggio 2013 – Suppl. Ordinario n. 42.

Destinatari – Piccole e medie imprese (PMI) nonché gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale. Sono esclusi i progetti sottoposti all’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) o a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A ).

Domanda – la domanda è presentata al SUAP che ne verifica la completezza formale e la trasmette immediatamente, in modalità telematica, alle autorità competenti.

Oggetto – Una unica autorizzazione sostituirà alcuni provvedimenti autorizzativi attualmente previsti dal Testo Unico Ambientale:

  • a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
  • b) comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  • c) autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera;
  • d) autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera;
  • e) documentazione previsionale di impatto acustico;
  • f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
  • g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

Verifica – Se l’autorità competente riscontra che è necessario integrare la documentazione presentata lo comunica la SUAP che inoltra la comunicazione all’impresa. Le verifiche devono concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda (vale il silenzio – assenso).

Istruttoria e termini – Se l’AUA riguarda il rilascio di titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a 90 giorni, il SUAP, acquisiti dall’autorità competente i necessari assensi, rilascia il titolo nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, ferma restando la facoltà di indire la conferenza di servizi nei casi previsti dalla normativa. Se l’AUA riguarda il rilascio di titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il SUAP indice entro trenta giorni dalla ricezione della domanda la conferenza di servizi. In tal caso l’autorità competente si esprime sull’autorizzazione entro 120 giorni dal ricevimento della domanda (150 in caso di richiesta di integrazione della documentazione).

Semplificazioni – Prevista una procedura semplificata anche per il rinnovo dell’autorizzazione: se le condizioni di esercizio sono rimaste immutate è sufficiente la presentazione di una istanza con una dichiarazione sostitutiva. Durante il tempo necessario per il rinnovo, l’esercizio dell’attività può proseguire sulla base dell’autorizzazione precedente.

Transitorio – Le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del regolamento saranno valide fino alla naturale scadenza; solo allora potrà essere richiesta l‘Autorizzazione Unica Ambientale in loro sostituzione.

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