Autorizzazione Unica Ambientale – Le FAQ di Regione Lombardia
Con la pubblicazione della recente DDG n. 5512 del 25/06/2014 che ha introdotto il nuovo modello unico per la presentazione dell’istanza di AUA, Regione Lombardia ha pubblicato anche numerose risposte a domande frequenti in materia di AUA.
Si ricorda che l’AUA rappresenta un unico provvedimento autorizzativo che sostituisce e comprende sette titoli abilitativi in materia ambientale (autorizzazione agli scarichi, comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ordinarie, autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera per le attività in deroga, comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico, autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura, comunicazioni in materia di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi).
Riportiamo nel seguito alcuni quesiti, tra i più rilevanti, seguiti dalle relative risposte.
Chi è soggetto ad AUA ?
In base all’art. 1 del Regolamento le nuove disposizioni si applicano sia alle piccole e medie imprese, sia ad «impianti» non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), per i quali, in assenza di una definizione puntuale all’interno del Regolamento, sarà necessario riferirsi alle disposizioni contenute nel d.lgs. 152/06, nonché nelle norme relative agli atti autorizzativi sostituiti dall’AUA che conservano la loro efficacia ai fini applicativi ed interpretativi del decreto in esame.
Sono esclusi dall’AUA:
- gli impianti soggetti ad AIA;
- i progetti sottoposti a V.I.A. (art. 26 del D.gls n. 152/2006)
- le procedure ordinarie per i rifiuti (art. 208 del D.lgs n. 152/2006)
- gli impianti FER (D.lgs. 387/2003);
- le Attività soggette alla direttiva «nitrati» (direttiva «nitrati» 2011/721/UE)
- agli impianti asservititi ad attività di bonifica/MISE
- agli impianti di depurazione acque reflue urbane, inclusi gli impianti tecnicamente connessi (ad es. sfioratori)
Quando è obbligatorio richiedere l’AUA?
E’ obbligatorio richiedere l’AUA quando tra i titoli necessari all’esercizio dell’attività vi sia almeno una “autorizzazione espressa”, ossia uno dei titoli di cui alle lettere a “autorizzazione allo scarico”, c) “autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269” o f) “autorizzazione all’utilizzo di fanghi da depurazione” dell’art. 3 comma 1 del DPR 59/2013.
Il Gestore dovrà pertanto richiedere l’AUA:
– sia al momento della prima richiesta, rinnovo o modifica sostanziale di una delle tre “autorizzazioni espresse” sopra richiamate;
– sia al momento del rinnovo di una “comunicazione” (es. comunicazione in materia di rifiuti ex art. 214 del d.lgs 152/06) nel caso in cui l’attività sia soggetta anche ad almeno una “autorizzazione espressa” di cui sopra.
Il Gestore, viceversa, può NON avvalersi dell’AUA:
– nei casi in cui l’attività sia soggetta solo a “comunicazioni” o “autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera”;
– nei casi in cui intenda presentare/aggiornare “l’autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera” anche nel caso in cui l’attività sia soggetta ad una “autorizzazione espressa”.
Cosa deve essere presentato nella domanda AUA?
La domanda di AUA dovrà comprendere tutte le autorizzazioni ed i titoli richiesti ai fini dell’esercizio dell’impianto. Pertanto, alla scadenza (o modifica sostanziale) del primo titolo, il Gestore che deve o intende richiedere l’AUA presenta la documentazione necessaria per l’istruttoria del/i titolo/i in scadenza – compilando le relative schede della modulistica -, indicando gli altri titoli, ancora validi, di cui è in possesso.
Nei casi in cui le condizioni d’esercizio o le informazioni contenute nei titoli abilitativi preesistenti non siano mutate, si potrà far riferimento alla documentazione già in possesso ed il Gestore dovrà fornire i riferimenti autorizzativi vigenti e dichiarare, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa», l’invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base del precedente rilascio.
E’ comunque facoltà dell’autorità competente, valutare, sulla base di elementi di carattere ambientale e territoriale o nuove disposizioni legislative, l’opportunità di effettuare una verifica dei contenuti e delle prescrizioni degli altri titoli sostituiti – anche sulla scorta della durata residui di questi – al fine di prevederne un aggiornamento.
Vedi tutte le domande: Domande frequenti – FAQ AUA
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