Annullato il DM 272/2014

Avevamo già avuto modo di approfondire in questa pagina il DM 272/2014, in materia di relazione di riferimento per le attività soggette ad Autorizzazione Integrata ambientale.

Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2015 ed è entrato di conseguenza in vigore il 22 gennaio 2015.

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 11452 del 20 novembre 2017, ha annullato il decreto sopra citato (DM 13/11/2014, n. 272).

I contenuti del decreto sono stati già approfonditi alla pagina sopra indicata.

La sentenza del TAR Lazio

La nullità del provvedimento è stata giustificata con la mancata osservanza della procedura di approvazione prevista dall’art. 17 della Legge n. 400/1988.

Scrivono i giudici: “[…] Per le considerazioni esposte, si deve concludere che il decreto ministeriale 272 del 2014 abbia natura regolamentare, nello specifico trattandosi di regolamento di attuazione della norma primaria recata dall’articolo 29 sexies del codice ambientale. Trattandosi di un regolamento, esso avrebbe dovuto essere adottato in ossequio alla disciplina dettata dall’articolo 17 della legge numero 400 del 1988 “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il suddetto articolo 17, al comma 3 definisce i regolamenti ministeriali, prevedendo che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Al successivo comma 4, dispone che i regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Il rispetto della procedura dettata dalla legge 400 del 1988 non riveste un carattere meramente formale, ma costituisce condizione di legittimità del regolamento adottato.”.

 

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