RENTRi: quale la situazione ad oggi?
Abbiamo già avuto modo di parlare del RENTRi in tre articoli precedenti:
Quali sono le ultime novità? Quale la situazione e quali i prossimi step?
Il RENTRi
In un approfondimento precedente avevamo già parlato delle novità introdotte dal regolamento RENTRI adottato con il D.M. 4 aprile 2023 n. 59, che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il nuovo registro elettronico nazionale come previsto dall’art. 188-bis del D.lgs. 152/2006.
In particolare, l’articolo 13 del D.M. 59/2023 stabilisce le tempistiche graduali per l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti interessati, mentre gli articoli 9, 4 e 7 del citato regolamento, stabiliscono le tempistiche per l’applicabilità dei nuovi modelli nonché delle disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico e sul formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale.
I decreti direttoriali e le modalità operative
Con l’uscita degli ultimi decreti direttoriali 143/2023 e 251/2023, sono state definite rispettivamente le modalità operative per la trasmissione dei dati al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), e le modalità per la compilazione del formulario identificativo del rifiuto (FIR) e del registro cronologico di carico-scarico.
Il D.D. 143/2023 del 6 novembre definisce le modalità operative previste dall’articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del D.M. 59/2023:
- modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, di cui al comma 1, lettera a);
- istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori, di cui al comma 1, lettera b);
- requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori, di cui al comma 1, lettera c);
- modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti, di cui alla lettera g).
Invece il D.D. 251/2023 del 21 dicembre definisce le modalità operative previste dall’articolo 21, comma 1, lettera d) del D.M. 59/2023 relative alle modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 tramite due allegati:
- allegato 1: Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti;
- allegato 2: Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR)
I dettagli circa le modalità operative sono definiti un questo articolo.
Chi è tenuto ad iscriversi al RENTRi
I soggetti obbligati all’iscrizione sono i seguenti
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale;
- gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese, enti ed altri soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese che producono rifiuti pericolosi
- I produttori di rifiuti con più di 10 dipendenti e che producono rifiuti non pericolosi:
- nell’ambito di lavorazioni artigianali o industriali;
- derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie.
Chi invece non è tenuto
Sono esclusi dall’obbligo tutte le imprese o enti che producono solo rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti o che, a prescindere dal numero di dipendenti, rientrano nelle seguenti attività:
- attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività sanitarie;
- veicoli fuori uso.
ATTENZIONE: questi soggetti non dovranno iscriversi al RENTRI e non dovranno tenere il registro di carico e scarico, ma dal 13 febbraio 2025 dovranno registrarsi al RENTRI per poter vidimare digitalmente ed emettere il FIR cartaceo.
Se invece questi soggetti producono anche un solo rifiuto pericoloso, dovranno iscriversi al RENTRI, e saranno soggetti, per quel singolo rifiuto, agli obblighi di:
- tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale;
- emissione del FIR in formato digitale ;
- trasmissione dei dati al RENTRI dei dati dei registri e dei FIR.
Obblighi e scadenze per categorie
Operatori professionali e grandi produttori
- Impianti di trattamento dei rifiuti
- Trasportatori e intermediari di rifiuti
- consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti
Iscrizione – Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 si iscrivono al RENTRI
Gestione – Dal 13 febbraio 2025:
- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
- emettono, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale
- restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo (solo se trasportatori)
Trasmissone informazioni – Dal 13 febbraio 2026:
- emettono, se produttori, i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale
- restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale (solo se impianti)
Produttori medio piccoli di rifiuti pericolosi e non pericolosi
Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque con più di 10 e meno di 50 dipendenti
Gestione – Dal 13 febbraio 2025:
- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale
Iscrizione – Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono al RENTRI.
Dalla data di iscrizione:
- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
Trasmissione informazioni – Dal 13 febbraio 2026:
- emettono i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale
Piccoli produttori di rifiuti pericolosi
- imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti
- altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di enti o imprese
Gestione – Dal 13 febbraio 2025:
- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale
Iscrizione – Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono al RENTRI
Dalla data di iscrizione:
- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
Trasmissione informazioni – Dal 13 febbraio 2026:
- emettono i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale
[A cura di: Dott. Andrea Lana, Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]