Produttore di rifiuti, caratteristiche di pericolo, deposito temporaneo e altre novità

La legge 6 agosto 2015, n. 125 di conversione del Dl 78/2015 (Dl “Enti territoriali”) in vigore dal 15 agosto, ha introdotto alcune novità in particolare a livello di classificazione rifiuti, produttore e deposito temporaneo. Segue una sintesi (non esaustiva) di alcuni aspetti ritenuti significativi.

Attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 – Ecotossico

Come noto la classificazione dei rifiuti è un onere in capo al produttore.

Rifiuti e MUDPremesso che con la L. 125/2015 anche la definizione di produttore subisce un “ritocco”, la modalità di attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 Ecotossico non era stata definita con precisione dal regolamento UE 1357/2014 di cui si è già avuto modo di approfondire in uno specifico articolo reperibile a questo link.

Con la legge 125/2015, in attesa dell’adozione da parte della Commissione europea di specifici criteri di attribuzione,  la caratteristica “Hp14 – Ecotossico” deve essere attribuita secondo le modalità dell’Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose (Adr) per la classe 9 — M6 e M7: “Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l’idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell’adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 «ecotossico», tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 – M6 e M7”.

Produttore di rifiuti

La nuova definizione prevista dalla L. 125/2015 individua come produttoreil soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”.
La nuova definizione, pertanto, attualmente individua come produttore anche “il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione”.

Deposito temporaneo

La legge citata introduce una nuova definizione di “deposito temporaneo” ex art. 183, comma 1, lett. bb), DLgs 152/2006: “il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti…”.

Sono invariate invece le condizioni che riguardano, tra le altre cose:

  • limiti quantitativi e temporali entro i quali i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento;
  • conformità alle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi.
Pagine a cura di:
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