La conversione in legge del DL 135/2018 che ha soppresso il SISTRI riserva sorprese.
All’art. 6 il comma 3 viene infatti modificato e prevede ora l’introduzione di un “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti“.
Comprensibili timori, sgomento, perplessità, anche alla luce della recentissima abrogazione del SISTRI.
All’articolo 6, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
“3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero disambientate e della tutela del territorio e del mare,…“
Chi è tenuto ad iscriversi?
…”sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del de creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3-bis. “
Sostanzialmente i medesimi soggetti che erano obbligati al SISTRI.
“Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,[…] definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori. 3-ter. “
Quindi molti aspetti sono ancora da definire.
Quindi che cosa fare?
“Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente […]. “
Quindi sostanzialmente per ora non cambia nulla: proseguono le tradizionali modalità cartacee (registri c/s, formulari, MUD,…).
Saranno previsti oneri?
Certamente. Diritti di segreteria e contributo. Vi ricorda qualcosa?
“L’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.”
Come saranno determinati?
“Con il medesimo decreto di cui al comma 3-bis, da aggiornare ogni tre anni, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo nonché le modalità di versamento. […]“