SISTRI: per ora partono solo i gestori di rifiuti pericolosi
[aggiornamento al 06 settembre 2013]
Il SISTRI, sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi, sarà riattivato dal 01 ottobre 2013 ma NON per i produttori di rifiuti, bensì unicamente per i gestori di rifiuti pericolosi (chi effettua trasporto, smaltimento, ecc.).
Limitatamente ai produttori di rifiuti pericolosi il SISTRI partirà invece il 03 marzo 2014 al fine di consentire ulteriori semplificazioni, con possibilità di ulteriore proroga di sei mesi se a tale data le semplificazioni non saranno operative.
Anche le sanzioni sono ridimensionate.
Il decreto:
“1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013.
3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell’articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.
[…]
11. Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5, e a quelle di cui al comma 7 primo periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.”