Lavoratore autonomo: non sempre è davvero autonomo

Come è definito

DLgs 81/2008 – Art. 3: “11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del Codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.§

Art. 2222. Codice Civile – “Contratto d’opera. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

Due sono gli elementi chiave, quindi:

  • lavoro prevalentemente proprio;
  • assenza di un vincolo di subordinazione.

Il vincolo di subordinazione

Quale carattere deve avere il “vincolo di subordinazione”? Contrattuale?

La risposta viene dalla giurisprudenza. Dalla Sentenza di Cassazione n. 6998 del 2012 [fonte: Olympus.uniurb.it], risulta evidente come l’assenza di subordinazione non debba avere unicamente carattere “documentale” o “contrattuale”, ossia non basta che sia titolare di partita IVA e quindi presenti fattura al suo committente.

La sentenza infatti avvalora la tesi secondo la quale”in materia antinfortunistica, un rapporto di lavoro subordinato deve ritenersi tale, a prescindere dalla qualifica formale, con riferimento all’assenza di autonomia del lavoratore” e ancora “..un rapporto di lavoro subordinato deve essere considerato tale in riferimento all’assenza di autonomia del lavoratore nella prestazione dell’attività lavorativa e non già in relazione alla qualifica formale assunta dal medesimo (Fattispecie in cui è stato ritenuto subordinato e non autonomo il lavoratore che, pur formalmente titolare di una ditta artigiana, prestavo in assenza di autonomia lo propria attività, ricevendo ordini dal datore di lavoro, del quale utilizzava le attrezzature, il mezzo di trasporto ed il materiale)“.

L’assenza di subordinazione, come evidenziano alcune sentenze di cassazione penale, deve essere reale.