Una domanda che emerge frequentemente, in relazione all’obbligo di stesura del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), è la seguente: il DVR deve avere data certa? La risposta è affermativa, ma deve essere approfondita: vedi le modalità
Come ormai noto, dal 01 giugno 2013 tutte le realtà che rientrano nel campo di applicazione del DLgs 81/2008 che non erano già in possesso di un Documento di Valutazione dei Rischi devono adeguarsi. Tale incombenza genera quindi spesso diversi quesiti, talvolta anche cattive interpretazioni. Vedi
IL DLgs 81/2008 chiarisce in modo esplicito e chiaro gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti a favore di stagisti e tirocinanti. Vedi
Gli obblighi previsti per i lavoratori autonomi e i componenti dell’impresa familiare (art. 230 bis c.c.) sono quelli previsti dall’art. 21 del DLgs 81/2008. Non rientrano a pieno nel campo di applicazione del decreto. Approfondisci.
Una risposta del Ministero ad un Interpello (n. 11/2013) ha chiarito che la nota contenuta negli Accordi secondo la quale la formazione deve essere “sufficiente ed adeguata” va riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, pertanto la durata del corso può prescindere dal codice Ateco di appartenenza dell’azienda. Vedi
DLgs 81/2008 – Articolo 2 – Definizioni – “1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, […]” – Approfondisci
La risposta all’Interpello n. 9/2013 ha chiarito che non è necessario un atto notarile.
Affinché possa definirsi “impresa familiare” devono ricorrere i requisiti di cui all’art. 230 bis. Un articolo comparso su Ambiente e Sicurezza del 27 marzo 2012 – N. 6, a firma di Francesco Gallo (ASL Mantova) ricorda che per essere considerati collaboratori familiari dell’impresa, i familiari devono partecipare all’attività della stessa in modo «continuativo e prevalente»”. Inoltre: “Un’impresa può essere definita inequivocabilmente familiare solo se, oltre a possedere i connotati delineati dall’art. 230-bis, cod. civ., sia considerata tale dal fisco e questo ha luogo solo attraverso un atto di natura ricognitiva.” Infine: “i collaboratori di un’impresa non familiare costituitasi fuori dell’alveo dell’art. 230-bis, c.c.[…], non possono godere dell’applicazione della disciplina dell’art. 21, D.Lgs. n. 81/2008, ma devono sottostare alle stesse regole previste per tutti gli altri lavoratori […]”.