Rischio di esposizione ai campi elettromagnetici (CEM) e valutazione
Il D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro alla valutazione dell’esposizione dei lavoratori agli agenti fisici. Tra questi rientra la valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici (CEM) durante le attività lavorative.
Cosa si intende con “campo elettromagnetico”
Il D.Lgs 81/2008 definisce “campo elettromagnetico” i campi elettrici statici, i campi magnetici statici ed i campi elettrici e magnetici variabili nel tempo con frequenze che arrivano fino a 300 GHz.
Effetti sulla salute dei CEM
L’esposizione a CEM negli ambienti di lavoro può avere ripercussioni negative sulla salute dei lavoratori.
Effetti “diretti”
Possono manifestarsi effetti biofisici diretti, quali gli effetti termici legati all’assorbimento di energia dai CEM nei tessuti, ed effetti non termici come ad esempio la stimolazione di muscoli, nervi ed organi sensoriali, che possono portare a disturbi transitori quali vertigini e fosfeni o altri disturbi temporanei. Tali effetti possono influenzare negativamente le capacità cognitive o celebrali del lavoratore interferendo con la sua capacità di lavorare in modo sicuro.
Effetti “indiretti”
I CEM possono anche avere effetti indiretti, provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico, che può essere causa di un pericolo per la salute e la sicurezza, quali l’interferenza con dispositivi medici elettronici, in particolare con dispositivi medici impiantati attivi o portati sul corpo (es. stimolatori cardiaci, pompe insuliniche) o anche con dispositivi medici passivi (es. protesi articolare); il rischio su schegge metalliche, tatuaggi o piercing; il rischio di proiettili a causa di oggetti ferromagnetici non fissi; il rischio di innesco involontario di detonatori o l’innesco di incendi a causa della formazione di scintille causate dai CEM; il rischio di elettrocuzione o ustione generatasi per formazione di corrente di contatto con oggetto conduttore in CEM se la persona o l’oggetto non sono collegati a terra.
Obblighi per il datore di lavoro
Il D.Lgs. 81/2008, come già riportato, obbliga il datore di lavoro alla valutazione dei rischi sul lavoro; l’articolo 209 dettaglia l’obbligo di valutare l’esposizione dei lavoratori ai CEM durante le attività lavorative.
In particolare il Titolo VIII capo IV del D.Lgs. 81/2008 fissa definizioni, valori limite di esposizione e di azione e misure da intraprendere a seguito della valutazione (prevenzione e protezione, misure per limitare l’esposizione, sorveglianza sanitaria, ecc.).
Qualora non sia possibile escludere con certezza che i valori di esposizione ai CEM rispettino i valori limite di esposizione è necessario procedere con una valutazione strumentale.
La valutazione e le misurazioni sono da effettuarsi a cadenza quadriennale, o anticipatamente in caso di variazioni nelle attività lavorative tali da renderla superata, oppure qualora si renda necessario a seguito degli esiti della sorveglianza sanitaria.
Valutazione del rischio
Come già sottolineato il datore di lavoro effettua la valutazione del rischio sulla base delle informazioni disponibili; qualora non sia possibile escludere con certezza il superamento dei VLE sulla base di tali informazioni allora è necessario effettuare misurazioni e calcoli, tenendo conto delle relative incertezze.
Analisi dei risultati
Come indicato in precedenza, nel D.Lgs. 81/2008 vengono fissati precisi valori limite. La trattazione dei valori limite è articolata, indicando i valori limite di esposizione e azione per effetti termici e non termici a differenti frequenze; per i dettagli si rimanda ai relativi allegati XXXVI parti I, II e III del DLgs 81/2008 come modificato dal DLgs 159/2016.
L’articolo 208 dettaglia come valutare i risultati dell’indagine, inclusa la possibilità in determinate circostanze giustificate dal processo produttivo e per periodi limitati di superare i livelli di esposizione e azione unicamente legati ai soli effetti sensoriali.
Salvo queste specifiche circostanze, i lavoratori non devono essere esposti a valori superiori ai VLE; nel caso il datore di lavoro è tenuto ad adottare immediatamente le misure necessarie a riportare l’esposizione al di sotto dei VLE.
Misure di prevenzione e protezione
Il datore di lavoro è tenuto ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di esposizione ai CEM adottando una serie di misure opportune. Tra queste troviamo:
- la scelta ove possibile di metodi di lavoro alternativi che implichino una minore esposizione ai campi elettromagnetici.
- la scelta di attrezzature che abbiano una emissione di campi elettromagnetici inferiore, tenendo conto del lavoro da svolgere.
- l’adozione delle misure tecniche necessarie a ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o altre misure analoghe di protezione della salute.
- l’implementazione di adeguati programmi di manutenzione di attrezzature, luoghi e postazioni di lavoro.
- la limitazione dell’intensità e della durata dell’esposizione.
- Lla fornitura di adeguati DPI.
- l’attuazione di misure appropriate a limitare e controllare l’accesso alle aree esposte, quali cartelli, etichette, barriere e segnaletica.
In caso di esposizione a campi elettrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie a gestire le scariche elettriche e le correnti di contatto tramite mezzi tecnici e formazione dei lavoratori.
In caso di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili il datore di lavoro adatta le misure indicate alle esigenze del lavoratore, procedendo anche, se necessario, ad una specifica valutazione individuale del rischio.
Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria viene effettuata con periodicità di norma annuale o con periodicità inferiore, come disposto dal medico competente in base alla valutazione dei rischi, con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili all’esposizione ai campi elettromagnetici.
Il datore di lavoro garantisce un controllo medico ed eventualmente una appropriata sorveglianza sanitaria nel caso il lavoratore segnali effetti inattesi o indesiderati sulla salute. Tali controlli sono garantiti anche in caso di esposizione che superi i VLE per effetti sensoriali o sanitari.
[A cura di: Dott. Luca Ferrari, Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]