La nuova patente a punti nei cantieri: come richiederla

Il decreto legge n.19/2024 ha introdotto la patente a punti per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili, successivamente convertito in legge (n.56 del 29 aprile 2024).

È ora stato predisposto il decreto attuativo, di cui si attende la pubblicazione ufficiale, che dettaglia modalità di richiesta, nonché le modalità per il recupero e l’incremento dei punti disponibili.

Patente a punti: facciamo un passo indietro

Lo scorso 02 marzo 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge relativo alle “ulteriori disposizioni urgenti finalizzate a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” che introduceva al suo interno la modifica all’articolo 27 del D.Lgs 81/2008 introducendo la “patente a punti” per le imprese e i lavoratori autonomi nei cantieri edili.

Il decreto è stato convertito in legge (n. 56), con modificazioni, e pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2024. I relativi contenuti sono già stati illustrati in questo articolo.

Il ministero del lavoro informa di aver approvato definitivamente il decreto attuativo, di cui si attende la pubblicazione. Sul sito del ministero è disponibile la relativa presentazione informativa.

Che cosa prevede il nuovo decreto?

Il decreto sancisce le modalità e i requisiti per la richiesta della patente a punti: il legale rappresentante dell’azienda o il lavoratore autonomo devono presentare domanda tramite il portale dell’ispettorato del lavoro a partire dal 1° ottobre 2024, potendo anche avvalendosi di un soggetto delegato in forma scritta.

Che cosa fare per ottenere la patente a punti?

Per ottenere la patente il responsabile legale dell’impresa (o il lavoratore autonomo) devono possedere, come indicato nella legge n.56/2024:

  • iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 oppure, se lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08;
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC);
  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  • Avvenuta designazione dell’RSPP.

È possibile ricorrere all’autocertificazione di possesso dei requisiti, ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000. In caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più dei requisiti sopra riportati, in seguito di controlli successivi la rilascio, verrà revocata. A seguito della revoca l’impresa o il lavoratore autonomo non potranno richiedere il rilascio di una nuova patente prima che siano trascorsi 12 mesi dalla revoca.

Da chi viene rilasciata la patente a punti?

La patente viene rilasciata in formato digitale dalla sede territorialmente competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

Come funzionano i crediti nella patente a punti?

La patente a punti prevede 30 crediti iniziali, che possono aumentare fino ad un massimo di 100 crediti secondo le modalità di seguito descritte.

30 crediti aggiuntivi: fino ad un massimo di 10 crediti basati sulla storicità dell’azienda prima della richiesta della patente a punti (3 crediti per un’azienda iscritta alla CCIAA da 5 anni, 5 crediti da 11 anni, 8 crediti da 16 anni e 10 crediti da 20 anni) e fino a 20 crediti aggiuntivi successiviall’ottenimento della patente (1 credito per ogni 2 anni di attività senza contestazioni).

40 crediti aggiuntivi: legati ad attività, investimenti, formazione aggiuntiva (es. certificazione SLG conforme ISO 45001, investimenti sulla formazione lavoratori oltre quella obbligatoria, in particolare se stranieri, utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ecc.).

I crediti persi possono essere recuperati, fino a 15 crediti, attraverso percorsi di formazione ed eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza, previa valutazione positiva da apposita commissione territoriale.

Il decreto attuativo infine impone l’obbligo, e non più la sola possibilità, della sospensione fino a 12 mesi della patente a punti in caso di infortunio mortale per colpa grave dell’impresa.

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[A cura di: Dott. Luca Ferrari – Syrios Srl]

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