Obblighi e novità CONAI 2024
Chi è soggetto
Si ricorda che le imprese produttrici i imballaggi, materie prime o semilavorati per la produzione di imballaggi, che importano imballaggi vuoti e/o pieni (ovvero merci imballate) da paesi UE od extra UE, e che autoproducono imballaggi per confezionare i propri prodotti, sono obbligate all’adesione al CONAI, ( il Consorzio Nazionale degli Imballaggi) ma sono anche tenute all’applicazione del contributo ambientale CONAI.
La dichiarazione periodica CONAI
Proprio al fine di calcolare l’entità di tale contributo, le imprese sono obbligate alla presentazione di una dichiarazione periodica CONAI (con periodicità differente a seconda dei casi), con la quale devono essere dichiarati i quantitativi, per ciascun materiale, degli imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale.
La prossima scadenza CONAI
Il 20 gennaio 2024 è caduta la prima scadenza per le dichiarazioni periodiche CONAI per produttori e importatori di imballaggi vuoti e pieni.
Oltre alle ultime variazioni comunicate nel 2023 e quanto riportato nel nostro precedente articolo che puoi trovare a questo link, nel seguito sono riassunte in estrema sintesi le ulteriori novità.
Quali le novità CONAI per questo inizio 2024?
A partire dal 1° aprile 2024 varia ulteriormente il Contributo Ambientale CONAI per alluminio, carta plastica.
MATERIALE | CAC IN VIGORE FINO AL 31 MARZO 2024 (EURO/t) | CAC IN VIGORE DAL 1° APRILE 2024 (EURO/t) |
Alluminio | 7 | 12 |
Carta | ||
Fascia 1 | 35 | 65 |
Fascia 2 | 55 | 85 |
Fascia 3 | 145 | 175 |
Fascia 4 | 275 | 305 |
Plastica | ||
Fascia A1.1 | 20 | 24 |
Fascia B1.1 | 20 | 224 |
Fascia B1.2 | 20 | 233 |
Fascia B2.1 | 350 | 441 |
Fascia B2.2 | 477 | 589 |
Fascia B2.3 | 555 | 650 |
Fascia C | 560 | 655 |
Plastica biodegradabile e compostabile | 170 | 130 |
Di conseguenza variano anche i contributi forfetari e le aliquote per le procedure semplificate per imballaggi pieni importati.
Procedura | FINO AL 31 MARZO 2024 | DAL 1° APRILE 2024 | |
Forfetaria per tara | Euro/t | 69 | 98 |
Semplificata “a valore” (prodotti alimentari) | % | 0,11 | 0,15 |
Semplificata “a valore” (prodotti NON alimentari) | % | 0,06 | 0,08 |
Non cambiano invece, per il momento, i valori degli extra-CAC da applicare agli imballaggi poliaccoppiati a base carta idonei al contenimento di liquidi, a quelli di tipo C (con componente cellulosica superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%) e a quelli di tipo D (con componente cellulosica inferiore al 60% o non esplicitata);
Per quanto riguarda la plastica, dal 1 aprile 2024, seppur rimangano confermate le nove fasce in vigore, alcune tipologie di imballaggi cambiano fascia di appartenenza, in particolare:
- le vaschette in XPS passano dalla Fascia C alla Fascia B2.3;
- gli imballaggi rigidi in PP con etichette coprenti in qualunque polimero, a prescindere dalla presenza o meno di perforazioni/punzonature sono ricollocati in Fascia B2.1 (da Fascia B2.2);
- le bottiglie, i barattoli e i flaconi in PET opachi e/o con etichetta coprente non punzonata, oltre alle relative preforme, passano dalla Fascia B2.3 alla Fascia B2.2.
Ultima novità riguarda la procedura di applicazione o esclusione al CAC per gli imballaggi in cellulosa modificata chimicamente e cellulosa rigenerata.
Per gli imballaggi in “CELLULOSA MODIFICATA CHIMICAMENTE” si effettua l’applicazione del:
- CAC BIOPLASTICA, se prodotti in plastica biodegradabile e compostabiile, conformi alla norma UNI EN 13432:2002
- CAC PLASTICA, in tutti gli altri casi di imballaggi in plastica ottenuti da cellulosa modificata chimicamente
Per gli imballaggi in “CELLULOSA RIGENERATA”, l’esclusione del CAC, indipendentemente dalla biodegradabilità, compostabilità e/o certificazione, atteso che la cellulosa rigenerata risulta essere un materiale diverso dai 7 attualmente di competenza del sistema consortile.
[A cura di: Dott. Andrea Lana, Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]