Direttiva (UE) 2023/1791 sull’efficienza energetica
La pubblicazione della nuova direttiva europea sull’efficienza energetica (direttiva UE 2023/1791, nota anche come EED recast – trovi il testo in fondo all’articolo) rappresenta un pilastro fondamentale per il raggiungimento della neutralità climatica.
L’obiettivo europeo è ridurre i consumi energetici finali dell’11,7% entro il 2030. Il principio cardine adottato è che l’efficienza energetica deve sempre venire al primo posto.
La direttiva impone agli Stati membri di adeguare la propria normativa interna e i vincoli per le imprese diventeranno operativi a seguito del recepimento nazionale, che l’Italia doveva completare entro l’11 ottobre 2025 (!).

Il criterio dei consumi sostituirà le dimensioni aziendali
Fino all’introduzione di questa direttiva, la normativa imponeva l’obbligo di diagnosi energetica basandosi principalmente sulla dimensione dell’azienda, colpendo le grandi imprese e i grandi energivori.
La direttiva 2023/1791 abolisce del tutto il criterio dimensionale.
I futuri obblighi scatteranno esclusivamente in base ai consumi energetici effettivi, calcolati in terajoule (TJ). Questo significa che moltissime piccole e medie imprese, fino ad oggi non soggette ad alcun obbligo, si troveranno obbligate per legge a implementare audit energetici o veri e propri sistemi di gestione, ma questo avverrà solo a partire dall’entrata in vigore del decreto legislativo italiano di recepimento.
Le future soglie di consumo in terajoule (TJ)
Per verificare la futura assoggettabilità agli obblighi, le aziende dovranno calcolare il proprio consumo medio annuo degli ultimi tre anni, sommando tutti i vettori energetici utilizzati. Sono stati individuati due scaglioni principali che il legislatore italiano dovrà recepire.
Consumi superiori a 10 TJ: la diagnosi energetica e le esenzioni
Le imprese che registrano un consumo energetico medio annuo superiore ai 10 TJ saranno obbligate a eseguire una diagnosi energetica ogni quattro anni. La direttiva fissa la scadenza per il primo audit energetico entro l’11 ottobre 2026 (data che andrà confermata dal decreto italiano).
La normativa europea prevede però delle importanti esenzioni: le aziende saranno esonerate dall’obbligo se attuano un sistema di gestione ambientale (come la ISO 14001) certificato da un ente indipendente che includa già un audit energetico. L’esenzione si applicherà anche alle imprese che avranno sottoscritto un contratto di rendimento energetico (EPC), a patto che rispetti i requisiti minimi previsti. Un EPC è un accordo contrattuale tra un cliente e una ESCo (Energy Service Company), finalizzato alla realizzazione di interventi di efficienza energetica per migliorarne le prestazioni e ridurre i consumi.
Consumi superiori a 85 TJ: il sistema di gestione dell’energia
Per le aziende caratterizzate da un consumo medio annuo superiore a 85 TJ, il futuro obbligo diventerà ancora più stringente. Queste realtà dovranno infatti implementare un sistema di gestione dell’energia certificato da un ente terzo indipendente, conforme alle norme internazionali (come la ISO 50001). L’adeguamento richiesto dall’Europa è fissato al più tardi entro l’11 ottobre 2027.
Obblighi di trasparenza e piani di azione
Le novità in arrivo non si limitano all’esecuzione dell’audit in sé. A seguito della diagnosi, le imprese interessate dovranno elaborare un piano d’azione concreto e fattibile basato sulle raccomandazioni emerse.
Questo documento dovrà essere noto agli amministratori dell’impresa e i piani d’azione e il tasso di attuazione degli interventi dovranno essere pubblicati nella relazione annuale dell’azienda, garantendo così la massima trasparenza pubblica.
Focus sull’infrastruttura IT e sui data center
La direttiva pone un’enfasi inedita anche sui consumi digitali. A partire dal 15 maggio 2024, i data center con un fabbisogno di potenza IT installata pari o superiore a 500 kW sono tenuti a pubblicare un report energetico annuale.
Ancora più stringente il vincolo per le infrastrutture più grandi: in futuro i centri dati con potenza nominale superiore a 1 MW dovranno prevedere sistemi di recupero del calore di scarto, a meno che non dimostrino formalmente che l’operazione risulta tecnicamente o economicamente impraticabile.
Cosa devono fare le aziende in attesa del decreto
Dal momento che nessun obbligo è formalmente in vigore per le aziende italiane fino al recepimento.
Attività preparatorie consigliate in vista del decreto (che diverranno poi obbligatorie):
- calcolare il consumo energetico medio degli ultimi tre anni convertendo tutti i vettori in terajoule per verificare fin da ora l’eventuale superamento delle soglie;
- pianificare e affidare l’esecuzione della diagnosi energetica a soggetti qualificati se si superano i 10 TJ;
- redigere un piano d’azione per l’efficienza energetica a seguito dell’audit, preparandosi a presentarlo alla direzione e a pubblicarlo;
- adottare un sistema di gestione dell’energia se i consumi superano gli 85 TJ.
Attività consigliate fin da ora:
- procedere alla digitalizzazione del monitoraggio dei consumi installando analizzatori di rete;
- valutare l’implementazione volontaria della norma ISO 50001 o ISO 14001, anche per beneficiare in futuro delle esenzioni previste dalla direttiva;
- esplorare opportunità di revamping e relamping, usufruendo di contratti EPC (Energy Performance Contract) per abbattere i costi e trovarsi già in regola al momento del recepimento.
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[A cura di: Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]












