Agenti chimici | Novità sostanze reprotossiche
E’ in vigore dallo scorso 11 ottobre 2024 il Decreto Legislativo 135/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26/09/2024, ha introdotto una serie di obblighi significativi per le imprese, modificando peraltro il DLgs 81/2008, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Concetto di reprotossico
Il termine “reprotossico” si riferisce a una classe di sostanze chimiche che ha effetti negativi sul sistema riproduttivo, sia maschile che femminile.
Queste sostanze possono compromettere la fertilità, causare aborti spontanei, malformazioni congenite o ritardi nello sviluppo del feto.
Quali sono le sostanze reprotossiche?
Tra le sostanze reprotossiche più comuni figurano i metalli pesanti (come piombo e cadmio), alcune sostanze organiche volatili (VOC) e composti presenti in pesticidi e solventi industriali.
La classificazione di reprotossicità segue i criteri stabiliti dal Regolamento REACH (CE n. 1907/2006) e dal CLP (Regolamento CE n. 1272/2008), che definiscono specifiche categorie di pericolo (categoria 1A e 1B) in base alla gravità degli effetti sulla salute riproduttiva.
Sono poi definite le sostanze reprotossiche prive di soglia, per le quali non esite un livello di esposizione sicuro e quelle con valore soglia, per le quali esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale i rischi sono adeguatamente contenuti.
Quali le novità del decreto?
Il decreto rafforza inoltre le misure di sicurezza, imponendo ai datori di lavoro l’obbligo di effettuare una valutazione accurata dei rischi, garantire una formazione adeguata ai dipendenti e implementare programmi di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a tali sostanze.
Estende inoltre la tutela prevista per lavoratori esposti a sostanze cancerogene e mutagene, anche a quelle tossiche per la riproduzione.
Stabilisce inoltre specifici valori limite di esposizione professionale e biologica per queste sostanze, distinguendo tra quelle con soglia e quelle senza soglia. Tra le modifiche sono da rilevare in particolare quelle relative ai composti del Nichel e del Piombo, il Monossido di carbonio, Benzene e Nitrobenzene.
Quali obblighi per le aziende?
Il D. Lgs. 135/2024 impone alle aziende una revisione significativa delle loro procedure di valutazione e gestione delle sostanze chimiche, con un focus particolare sulla sicurezza e sulla prevenzione dei rischi legati alle sostanze reprotossiche.
La logica a cui vengono assoggettate queste sostanze è quella già applicata alle sostanze cancerogene: priorità alla sostituzione, quando non è possibile adozione di sistemi chiusi, quando non è possibile riduzione al minimo del rischio. L’esposizione (che deve essere misurata) non deve superare i valori limite definiti.
Le aziende devono adottare misure preventive e assicurare la conformità entro le scadenze stabilite, per evitare sanzioni e garantire la protezione dei lavoratori e dell’ambiente.
Gli obblighi principali per le aziende sono di seguito riassunti.
- Valutazione dei rischi: obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione a sostanze pericolose, includendo le nuove categorie di agenti introdotte dal decreto.
- Formazione e informazione dei lavoratori: i lavoratori devono essere formati e informati adeguatamente sui rischi connessi all’uso di sostanze pericolose prima di iniziare l’attività. La formazione deve essere aggiornata almeno ogni cinque anni o ogni volta che intervengono modifiche nelle lavorazioni che influiscono sulla natura o sull’entità dei rischi. Particolare attenzione deve essere data quando i lavoratori sono esposti o potenzialmente esposti a nuovi agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione.
- Sorveglianza sanitaria: obbligo di sottoporre i lavoratori esposti a sorveglianza sanitaria, per monitorare l’impatto dell’esposizione anche a sostanze tossiche per la riproduzione sul loro stato di salute.
- Conservazione della documentazione: le aziende devono conservare per almeno cinque anni, dalla cessazione di qualsiasi attività che espone a sostanze reprotossiche, il registro delle esposizioni e le cartelle sanitarie dei lavoratori, garantendo la tracciabilità dei rischi e degli eventuali impatti sulla salute.
Segue il testo del dercreto.
[A cura di: Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]