Il D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro alla valutazione dell’esposizione dei lavoratori agli agenti fisici. Tra questi rientra la valutazione dell’esposizione a vibrazioni durante le attività lavorative.
Vibrazioni: che cosa sono?
Le vibrazioni sono movimenti oscillatori di ridotta ampiezza ed elevata frequenza che vengono a generarsi durante l’uso di macchine o attrezzature.
In base alle parti del corpo coinvolte le vibrazioni vengono distinte in due categorie principali:
- vibrazioni mano-braccio (HAV – dall’inglese Hand-Arm Vibrations), causate in genere dall’uso di attrezzature e macchinari (ed esempio martelli pneumatici, avvitatori);
- vibrazioni a corpo intero (WBV – dall’inglese Whole Body Vibrations), legate in genere a mezzi di trasporto e movimentazione (ad esempio trattori agricoli, furgoni o carrelli elevatori).
Quali effetti delle vibrazioni sulla salute?
L’esposizione a vibrazioni mano-braccio può essere responsabile di disturbi vascolari, muscolari, osteoarticolari o neurologici, che nel loro insieme vengono in genere qualificati con il termine “sindrome da vibrazione mano-braccio”. Tra i più frequenti sindrome del tunnel carpale e sindrome di Raynaud (o syndrome del dito bianco), che con la compromissione del sistema circolatorio alle estremità le rende fredde, intorpidite e di colore bianco.
Le vibrazioni a corpo intero sono responsabili dell’insorgenza di patologie alla colonna vertebrale, quali a titolo di esempio ernie del disco o lombalgie, traumi del rachide, in particolare per operatori che lavorano su mezzi di trasporto e macchine vibranti come autogru, trattori, ruspe e carrelli elevatori. La trasmissione delle vibrazioni avviene sostanzialmente attraverso il sedile e le strutture ad esso collegate.
Quali obblighi per il datore di lavoro?
Il D.Lgs. 81/2008, come già riportato, obbliga il datore di lavoro alla valutazione dei rischi sul lavoro; l’articolo 199 dettaglia l’obbligo di valutare l’esposizione dei lavoratori a vibrazioni meccaniche durante le attività lavorative.
Qualora a seguito della valutazione (osservazione del lavoro specifico e controllo delle informazioni disponibili per attrezzature e macchinari) si ritenga che il lavoratore sia esposto al rischio vibrazioni si procede a valutazione strumentale.
In particolare il Titolo VIII capo III del D.Lgs. 81/2008 fissa definizioni, valori limite di esposizione e valori di azione nonchè misure da intraprendere a seguito della valutazione (prevenzione e protezione, misure per limitare l’esposizione, sorveglianza sanitaria, ecc.).
Ogni quanto deve essere aggiornata la valutazione?
La valutazione e le misurazioni sono da effettuarsi a cadenza quadriennale, o anticipatamente in caso di variazioni nelle attività lavorative tali da renderla superata, oppure qualora si renda necessario a seguito degli esiti della sorveglianza sanitaria.
Valutazione del rischio
La valutazione deve essere effettuata da personale qualificato e la modalità di valutazione deve essere guidata dalle indicazioni di riferimento contenute nel D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa tecnica di riferimento, in particolare UNI 5349:2004 e ISO 2631:1997.
Valutazione dei risultati
Come indicato in precedenza, nel D.Lgs. 81/2008, articolo 201, vengono fissati precisi valori limite.
I valori limite differiscono a seconda che si valutino le vibrazioni mano-braccio o corpo intero; essi sono distinti in Valore d’azione giornaliero, il cui superamento fa scattare l’obbligo della sorveglianza sanitaria specifica e l’elaborazione di un programma di misure tecniche e organizzative mirate a ridurre l’esposizione a vibrazioni, e Valori limite di esposizione giornaliero (che può essere sia normalizzato a periodo di riferimento di 8 ore sia valutato per esposizione su periodi brevi), il cui superamento impone l’adozione di misure immediate mirate a riportare l’esposizione al di sotto di tale valore, l’individuazione delle cause e l’adozione di misure adeguate a scongiurare un nuovo superamento del limite.
Vibrazioni: valori limite e di azione mano braccio
Per il sistema mano-braccio tali valori sono:
- Valore d’azione giornaliero, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore, pari a 2,5 m/s2.
- Valori limite di esposizione, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore, pari a 5 m/s2.
- Valori limite di esposizione, su periodi brevi, pari a 20 m/s2.
Vibrazioni: valori limite e di azione corpo intero
Per il sistema corpo intero i valori sono:
- Valore d’azione giornaliero, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore, pari a 0,5 m/s2.
- Valori limite di esposizione, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore, pari a 1 m/s2.
- Valori limite di esposizione, su periodi brevi, pari a 1,5 m/s2.
Da notare che il D.Lgs 81/2008 non quantifica la durata del “periodo breve”.
Misure di prevenzione e protezione
Il datore di lavoro è tenuto ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di esposizione al rumore adottando una serie di misure opportune. Tra queste troviamo:
- la scelta ove possibile di metodi di lavoro alternativi che implichino una minore esposizione alle vibrazioni, nonché la scelta di attrezzature adeguate che, nel rispetto dei principi ergonomici, producano il minor livello possibile di vibrazioni.
- fornitura delle attrezzature accessorie mirate a ridurre il livello di vibrazioni cui viene esposto il lavoratore, come a titolo di esempio guanti antivibrazioni per il sistema mano-braccio o sedili adeguatamente ammortizzati per il sistema corpo intero.
- adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, postazioni di lavoro, sistemi sul luogo di lavoro e DPI.
- adeguata formazione dei lavoratori sull’uso dell’attrezzatura di lavoro e dei DPI al fine di ridurne al minimo l’esposizione a vibrazioni.
- progettazione della struttura e dei luoghi di lavoro in modo da minimizzare l’esposizione a vibrazioni.
- miglioramento dell’organizzazione del lavoro adottando orari appropriati e sufficienti periodi di riposo al fine di limitare durata ed intensità dell’esposizione alle vibrazioni.
[a cura di: Dott. Luca Ferrari, Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]