Preposto: quali nuove responsabilità?
Con la Legge n. 215/2021, di conversione del Decreto Legge n.146/2021, sono state introdotte diverse modifiche al D.lgs. 81/2008. Con il presente articolo ci concentreremo sulle novità relative alla figura del preposto.
Occorre precisare che la Legge n.215/2021 non ha minimamente rivisto la definizione di preposto; tuttavia sono state apportate delle importanti modifiche in merito agli obblighi del preposto, previsti dall’art. 19 del D.lgs. 81/2008.
Chi è il preposto?
Ai sensi dell’art. 2, lettera e) del D.lgs. 81/2008, il preposto è la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Quali novità per la figura del preposto?
Com’è già stato accennato in premessa, la Legge n.215/2021 ha apportato delle modifiche all’art. 19 del D.lgs. 81/2008, che definisce gli obblighi in capo al preposto.
Le novità riguardano la modifica della lettera a) e l’introduzione della lettera f-bis).
Di seguito si riporta un confronto della lettera a) dell’art. 19, prima e dopo la pubblicazione della Legge n.215/2021.
Lettera a) – Art. 19 – D.lgs. 81/2008 – Prima della pubblicazione della Legge n.215/2021 | Lettera a) – Art. 19 – D.lgs. 81/2008 – Dopo la pubblicazione della Legge n.215/2021 |
I preposti […] devono sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti. | I preposti […] devono sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. |
NOTA: In grassetto sono riportate le parti aggiunte alla lettera a) dell’art. 19 del D.lgs. 81/2008 |
La nuova lettera f-bis), invece, stabilisce che i preposti devono “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
Riepilogando, rispetto agli obblighi già previsti ai sensi dell’art. 19, con la Legge n.215/2021 il preposto ha anche l’obbligo di:
- intervenire per modificare il comportamento non conforme del lavoratore nel caso in cui vengano rilevati dei comportamenti non conformi (ad es. mancato uso dei DPI, mancato uso delle protezioni collettive, utilizzo improprio di un’attrezzatura, ecc.). In tal caso, il preposto dovrà fornire le indicazioni di sicurezza al lavoratore, finalizzate a correggere il comportamento non conforme,
- interrompere l’attività del lavoratore nel caso in cui quest’ultimo non attui le indicazioni che gli sono state impartite o in caso di persistenza dell’inosservanza;
- interrompere temporaneamente l’attività nel caso in cui vengano rilevate delle deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro.
Quali novità per il Datore di lavoro nei confronti del preposto?
La Legge n.215/2021 ha altresì previsto delle novità in capo agli obblighi del datore di lavoro o del dirigente, previsti dall’art. 18 del D.lgs. 81/2008, in merito alla figura del preposto.
In particolare, il datore di lavoro (o il dirigente) ha l’obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”.
Tradotto in altre parole: laddove sia presente un lavoratore che sovrintende e controlla l’attività degli altri lavoratori, questo lavoratore è un preposto (di fatto) e il datore di lavoro ha l’obbligo di individuarlo, ad es. mediante apposito documento scritto, controfirmato dal soggetto in questione.
Deve sempre essere presente un preposto?!?
No!
Attenzione! Quanto sopra non significa che il preposto debba essere presente tassativamente in tutte le realtà aziendali: esistono infatti delle realtà aziendali dove i compiti di supervisione e controllo delle attività vengono svolti direttamente dal datore di lavoro.
La mancata individuazione è sanzionata?
Essendo diventato un obbligo di legge, in caso di mancata individuazione del preposto sono previste anche delle sanzioni. In particolare, è previsto l’arresto da due a quattro mesi o all’ammenda da 1.500 a 6.000 a carico del datore di lavoro (o del dirigente).
La formazione del preposto?
Altra novità riguarda la formazione del preposto. In particolare, l’obbligo di aggiornamento della formazione specifica è stato portato da una periodicità quinquennale ad una periodicità biennale.
Allo stato attuale deve ancora essere revisionato lo specifico Accordo Stato – Regioni.
In caso di appalto: quali obblighi in relazione ai preposti?
L’ultima novità riguarda le attività in regime d’appalto o subappalto. All’art. 26 del D.lgs. 81/08 è stata introdotto il comma 8-bis che prevede che “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.
Ribadiamo che tale ruolo può essere ricoperto, in determinati contesti, direttamente dal datore di lavoro. In ogni caso, per tutte le attività in regime di appalto o subappalto ciascuna azienda ha l’obbligo di comunicare alla committenza il nominativo del soggetto (o dei soggetti) che ricopre tale ruolo per l’attività in questione.
[a cura di: Ing. Davide Marcheselli, Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]