AGGIORNAMENTO 03 luglio 2023 | Lo scorso 29 giugno 2023 è stato pubblicato il nuovo Regolamento UE 2023/1230 relativo alle macchine, riportato in calce al presente articolo.

Regolamento macchine: quali novità?

Lo scorso 7 febbraio 2023 il Parlamento ed il Consiglio europeo hanno pubblicato la proposta per il Nuovo Regolamento Macchine (New Machinery Product Regulation – MPR). La “bozza” del nuovo regolamento, frutto di una fase di consultazione svolta dalla Commissione europea che ha coinvolto i diversi stati membri, andrà ad abrogare la Direttiva 2006/42/CE (la cosiddetta “Direttiva Macchine”).

Pertanto, dal punto di vista legislativo, mancano soltanto gli ultimi due step per rendere definitivo il Nuovo Regolamento Macchine, ossia la verifica della Commissione Europea della proposta fatta dal Parlamento e dal Consiglio europeo e la conseguente pubblicazione del testo definitivo del Nuovo Regolamento.

Secondo le indiscrezioni, il testo “ufficiale” del nuovo regolamento verrà pubblicato entro il primo semestre del 2023, entrerà in vigore a partire dal ventesimo giorno dalla sua pubblicazione e verrà applicato dopo 42 mesi dalla sua entrata in vigore.

Occorre precisare che, a differenza della Direttiva 2006/42/CE, quello che verrà pubblicato consisterà in un regolamento. Ciò significa che il nuovo dispositivo di legge risulterà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non necessita di alcun recepimento da parte dei singoli Stati (come invece accade per le direttive).

La pubblicazione del nuovo regolamento si rende necessaria sia per rendere la “vecchia” Direttiva Macchine coerente con altre direttive applicabili alle macchine entrate in vigore successivamente al 2006, ad esempio la Direttiva 2014/30/UE (“Direttiva su compatibilità elettromagnetica”), la Direttiva 2014/35/UE (“Direttiva bassa tensione”), ecc., sia per allinearla all’evoluzione scientifica e tecnologica che le macchine e attrezzature hanno subito dal 2006 ad oggi.

Principali novità e modifiche previste

Le principali novità introdotte dal Nuovo Regolamento macchine sono le seguenti:

  • importatore: viene definita la figura dell’importatore, ovvero il soggetto che immette sul mercato dell’Unione europea una macchina proveniente da un Paese terzo. L’importatore sarà responsabile della conformità della macchina, avrà l’obbligo di verificare che il fabbricante abbia completato le dovute procedure per la valutazione di conformità della macchina e dovrà indicare sulla stessa il proprio nome, l’indirizzo postale e un contatto di posta elettronica. In caso di non conformità della macchina, l’importatore ne risponderà in prima persona;
  • distributore: viene anche definita la figura del distributore, ovvero il soggetto, diverso dal fabbricante e dall’importatore, che mette a disposizione la macchina sul mercato. Il distributore dovrà verificare che la macchina sia accompagnata dalla documentazione necessaria e che sia opportunamente identificata (riferimenti del fabbricante, riferimenti dell’eventuale importatore, ecc.). Inoltre, dovrà verificare che durante il trasporto e la conservazione i requisiti di sicurezza della macchina non subiscano danni o problemi tali da comprometterne la sicurezza;
  • documentazione di accompagnamento macchina: con il nuovo regolamento, la “vecchia” Dichiarazione CE delle macchine andrà in pensione e verrà sostituita dalla dichiarazione di conformità UE, allineata ai requisiti del nuovo regolamento. Inoltre, tutta la documentazione di accompagnamento della macchina (dichiarazione di conformità, manuale di uso e manutenzione, ecc.) dovrà essere redatta in una lingua facilmente comprensibile sia agli utilizzatori, sia a tutte le autorità preposte alla sorveglianza del mercato delle macchine. Il nuovo regolamento favorirà l’uso della documentazione digitale al posto di quella cartacea;
  • componenti di sicurezza: tutti i componenti di sicurezza di una macchina rientreranno nell’ambito di applicazione del nuovo regolamento e, in quanto tali, dovranno essere marcati CE;
  • componenti digitali: tutti i componenti digitali che svolgono funzioni di sicurezza sulle macchine (ad es. software) rientreranno nella definizione di componenti di sicurezza. Ciò significa che, qualora i software o altri componenti digitali vengano immessi sul mercato separatamente dalle macchine, gli stessi dovranno essere marcati CE e accompagnati da una dichiarazione di conformità UE e da istruzioni per un utilizzo corretto;
  • robot collaborativi: i metodi classici di segregazione delle macchine a protezione dei lavoratori non sono sempre idonei quando la macchina risulta essere equipaggiata con robot collaborativi (i cosiddetti “cobot”). In tali casi, infatti, i lavoratori e le macchine si trovano a condividere uno spazio comune di lavoro. Il nuovo regolamento si pone l’obiettivo di garantire idonei requisiti di sicurezza anche per tutte le macchine dotate di cobot;
  • sicurezza informatica: molte delle macchine presenti ad oggi sul mercato sono in grado di connettersi a reti dati e, in quanto tali, possono essere soggetti a problemi di “cybersecurity” (attacchi digitali, furti di dati, distruzione di informazioni, ecc.). Il nuovo regolamento prevede che tali macchine siano progettate adeguatamente in modo da scongiurare il rischio che eventuali attacchi digitali possano determinare comportamenti pericolosi delle macchine;
  • prodotti ad alto rischio: tutte le macchine ad “alto rischio”, attualmente contemplate all’interno dell’Allegato IV della Direttiva Macchine, verranno trasferite all’interno dell’Allegato I del Nuovo Regolamento, con l’aggiunta di qualche prodotto. Inoltre, il nuovo regolamento stabilisce n.6 categorie di macchine ad alto rischio le cui valutazioni di conformità dovranno essere per forza affidate ad un organismo notificato terzo e, di conseguenza, non potranno più essere effettuate dal fabbricante. Tra queste categorie rientreranno i ponti elevatori per veicoli;
  • modifiche sostanziali: il nuovo regolamento introduce una definizione di modifica sostanziale sulla macchina. Per modifica sostanziale si intende:
    • una modifica tale da alterare la sicurezza della macchina esistente, introducendo nuovi rischi o incrementando quelli già presenti al punto da richiedere l’installazione di ripari o dispositivi di protezione aggiuntivi;
    • una modifica non prevista e/o non pianificata dal fabbricante;
    • una modifica effettuata con sistemi fisici o digitali successivamente all’immissione sul mercato o alla messa in servizio della macchina.

Con riferimento all’ultima voce (modifiche sostanziali) nei casi indicati, il soggetto che apporterà tali modifiche verrà equiparato al fabbricante e, pertanto, sarà soggetto ai relativi obblighi.

Questa novità è particolarmente rilevante, basti pensare che la “vecchia” Direttiva Macchine era indirizzata esclusivamente alle macchine nuove e non contemplava gli interventi di modifica, i quali erano regolamentati esclusivamente da specifiche normative nazionali.

Il Regolamento UE 2023/1230

Segue il nuovo Regolamento Macchine.

[A cura di: Ing. Davide Marcheselli, Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

Pagine a cura di:

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46023 Gonzaga (Mantova)
www.syrios.it - info@syrios.it


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