Preposti: aggiornamento biennale o quinquennale?
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde ad un interpello dell’Ordine degli Ingegneri in materia di formazione dei preposti.
L’interpello ha per oggetto: “Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale – richiesta indicazioni. Seduta della Commissione del 24 ottobre 2024.“
In particolare, l’oggetto del quesito è il seguente:
“andrebbe chiarito e precisato
- (TESI A) se la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell’art.37 d.lgs. n.81/2008,
- oppure (TESI B) se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato Regioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – un aggiornamento quinquennale in capo al preposto.“
La Commissione, tenuto conto:
- di quanto previsto dall’art. 37 del DLgs 37/2008 ai commi 2 e 7
- di quanto previsto dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011;
- di qanto previsto dalla Circolare dell’INL del 16 febbraio 2022
di cui in particolare quest’ultima riporta quanto segue:
«La sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more
della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico. In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021» e, inoltre, che «(…) gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (…). Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994»
Sulla base di quanto riportato la Commissione conclude quanto segue:
“la Commissione, nel condividere quanto riportato nella “Tesi B” dall’istante, ritiene che, sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.“
Ma quando sarà pubblicato il nuovo Accordo Stato – Regioni?
Il 07 novembre 2024 era prevista la seduta di approvazione del nuovo Accordo Stato – Regioni, purtroppo slittata.
Ad oggi non è nota la data della prossima seduta.
[A cura di: Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]