Fgas: nuovo regolamento UE
Il nuovo Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati (F-Gas) a effetto serra, abroga e sostituisce il precedente Regolamento (UE) 517/2014.
Segue una sintesi non esaustiva dei principali aspetti, con focus particolare sui contenuti di interesse per gli “operatori“.
Chi sono gli “operatori”?
«Operatore» è l’impresa che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti, delle apparecchiature o degli impianti oggetto del presente regolamento o il proprietario, laddove lo Stato membro lo consideri responsabile degli obblighi dell’operatore in circostanze specifiche.
Quindi: il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature.
Quali sono le apparecchiature coinvolte?
Le apparecchiature interessate dal regolamento sono le seguenti:
- apparecchiature fisse di refrigerazione;
- apparecchiature fisse di condizionamento d’aria;
- pompe di calore fisse;
- apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero;
- commutatori elettrici.
Tra le numerose novità si evidenzia l’applicabilità anche alle unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, vagoni ferroviari, nonché su apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
Che cosa NON cambia
Come il precedente regolamento, esso prevede per gli apparecchi F-GAS:
- un sistema di certificazione e attestazione: l’obbligo è rivolto a persone certificate nella gestione degli apparecchi contenenti FGAS. A tal proposito, in Italia il DPR 146/2018 ha istituito il Registro Telematico Nazionale, a cui devono iscriversi attraverso CCIAA;
- l’obbligo di effettuare il controllo perdite periodico, la cui frequenza è dipendente dalla quantità di FGAS presente nell’apparecchio o a seguito di riparazioni;
- la presenza di un registro dove vengono registrati gli interventi effettuati sugli apparecchi. In Italia, il DPR 146/2018 ha istituito la Banca Dati FGAS.
Chi effettua un intervento di installazione, manutenzione, controllo perdite, riparazione, smantellamento deve:
- comunicarlo entro 30 giorni
- identificare l’apparecchio (tipologia, modello, quantità di f-gas presente ecc.)
- identificare l’operatore o il manutentore (nominativo e ubicazione)
- dichiarare la tipologia di intervento
Il mancato rispetto dei suddetti obblighi viene sanzionato secondo le modalità previste dal D. Lgs. 163/2019.
Quali le novità?
A decorrere dall’ 11/03/2024 è in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati (F-GAS) a effetto serra che, modificando la direttiva UE 2019/1937, abroga e sostituisce il precedente Regolamento (UE) 517/2014.
Il nuovo Regolamento è stato progettato con l’obiettivo di ridurre significativamente entro il 2050 le emissioni di gas fluorurati ad alto potenziale di riscaldamento globale (GWP), incentivando l’utilizzo di gas refrigeranti naturali e a basso impatto climatico.
Il Regolamento (UE) n. 2024/573 si applica:
- agli F-GAS elencati negli allegati I (HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati), II (idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate) e III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati), sia come sostanze che come miscele;
- ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas.
La disciplina introdotta prevede:
- nuove disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali i regimi di responsabilità estesa del produttore, la certificazione e la formazione;
- condizioni per il commercio e l’uso di F-GAS e annesse apparecchiature;
- limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi;
- norme in materia di comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni;
- potenziamento dei controlli da parte delle Autorità nazionali.
Quali gli obblighi per gli operatori?
Prima di tutto è bene chiarire che l’impresa o ente che si configura come “operatore” delle apparecchiature contenenti F-Gas non è tenuta ad iscriversi al Registro né certificarsi.
Quello che certamente deve fare è quanto segue: per le operazioni di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza e smantellamento delle apparecchiature contenenti F-Gas nonché per l’attività di controllo delle perdite e di recupero degli F-Gas in esse contenute, gli operatori hanno l’obbligo di:
- utilizzare proprio personale iscritto al registro ed in possesso di certificato oppure
- rivolgersi a persone o imprese certificate.
ATTENZIONE! E’ quindi onere dell’operatore verificare di avere affidato le operazioni a soggetti adeguati e verificare che le operazioni siano state completate (controllo fughe, registrazioni)!
Deve inoltre verificare i dati inseriti sui registri attraverso l’apposita banca dati (vedi paragrafo seguente).
I registri e la Banca Dati
Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, a prescindere dal contenuto di gas fluorurati ad effetto serra (ATTENZIONE: quindi non più solo le apparecchiature con più di 3 kg di gas come da previgente regolamento) devono verificare le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l’accesso alla Banca dati istituita dal Ministero dell’Ambiente tramite la quale assolve all’obbligo di tenuta dei registri e possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni.
La Banca dati è gestita dalle imprese certificate che comunicano le informazioni relative agli interventi di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento svolti sulle apparecchiature.
L’operatore deve verificare le informaizoni inserite.
La banca dati è raggiungibile a questo link.
Segue uno screenshot della home page con evidenziata la voce di interesse per gli operatori.
Altre novità
Tra le numerose novità si segnalano:
- nuovi programmi di formazione e certificazione: entro l’11/03/2025 gli stati membri stabiliscono e adattano i programmi di certificazione, compresi i processi di valutazione. Con il nuovo regolamento la formazione e la certificazione comprendono anche le sostanze alternative non fluorurate (CO2, ammoniaca, idrocarburi);
- restrizioni progressive per i prossimi anni in merito alla immissione in commercio di apparecchi che utilizzano FGAS (in relazione al potenziale di riscaldamento globale, GWP).
[A cura di: Dott. Matteo Melli, Syrios Srl]