Reg. 40/2025: quali disposizioni?

Con un precedente articolo abbiamo fatto un rapido esame di carattere generale del Regolamento n. 40/2025, entrato in vigore lo scorso 12 agosto.

In questo approfondimento cerchiamo di mettere a fuoco più in modo strutturato i principali contenuti e a definire come possono essere interessati i semplici utilizzatori di imballaggi…(spoiler) che non sempre e necessariamente sono considerati solo utilizzatori!!!

Di che cosa si tratta?

Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (noto come PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation) è la normativa europea che rinnova il quadro normativo sull’intero ciclo di vita degli imballaggi, abrogando la precedente direttiva 94/62/CE.

Segue una panoramica generale e schematica dei principali aspetti, inevitabilmente a titolo orientativo, considerata la complessità del regolamento.

Macro-obiettivi

  • Prevenire e ridurre la quantità complessiva di imballaggi e rifiuti prodotti.
  • Favorire la transizione verso un’economia circolare, riducendo l’uso di materie prime vergini e le emissioni di gas serra.
  • Garantire la riciclabilità: far sì che entro il 2030 tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’UE siano riciclabili in modo economicamente sostenibile.
  • Armonizzare il mercato interno: evitare la frammentazione delle normative nazionali e distorsioni della concorrenza.

Requisiti di sostenibilità e progettazione

  • Limitazione delle sostanze preoccupanti (PFAS): a decorrere dal 12 agosto 2026, è vietato immettere sul mercato imballaggi a contatto con alimenti che superino le soglie limite stabilite per le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS).
  • Progettazione per il riciclaggio (Design for Recycling): entro il 1° gennaio 2028 la Commissione definirà i criteri armonizzati di riciclabilità, che diventeranno vincolanti dal 1° gennaio 2030.
  • Contenuto minimo di plastica riciclata: a partire dal 01 gennaio 2030 e poi dal 01 gennaio 2040 (scaglioni diversi) scattano percentuali vincolanti di materiale riciclato post-consumo negli imballaggi in plastica.
  • Riduzione al minimo e spazio vuoto:
    • entro il 1° gennaio 2030, peso e volume degli imballaggi dovranno essere ridotti al minimo necessario alla loro funzionalità (vietate doppie pareti, falsi fondi e stratificazioni superflue atte solo ad aumentare il volume percepito).
    • per imballaggi multipli, da trasporto e per e-commerce, la quota massima di spazio vuoto non potrà superare il 50% dal 2030.

Divieti monouso, riutilizzo e ricarica

  • Restrizioni sui monouso in plastica: dal 1° gennaio 2030 scatteranno divieti d’immissione sul mercato per specifici formati monouso, tra cui gli imballaggi per frutta e verdura fresca non trasformata sotto 1,5 kg e le confezioni monodose per salse e condimenti nella ristorazione.
  • Obiettivi di riutilizzo: dal 1° gennaio 2030, gli operatori che utilizzano imballaggi per il trasporto (pallet, casse, fusti, ecc.) dovranno assicurare che almeno il 40% sia costituito da imballaggi riutilizzabili inseriti in un sistema di riutilizzo.
  • Settore HORECA e vendita a ricarica: gli esercizi di ristorazione da asporto dovranno consentire ai clienti di utilizzare i propri contenitori senza costi aggiuntivi o penali economiche.

Etichettatura ambientale armonizzata

Le attuali regole nazionali sull’etichettatura ambientale rimarranno valide fino all’applicazione delle nuove norme. A partire dal 12 agosto 2028, o 24 mesi dopo l’entrata in vigore dei relativi atti di esecuzione qualora tale data fosse successiva, entreranno in vigore le nuove regole armonizzate a livello UE per agevolare la raccolta differenziata e la cernita da parte dei consumatori.

Gli imballaggi già fabbricati o importati prima di tali scadenze potranno continuare a essere messi a disposizione sul mercato per ulteriori tre anni.

Qual’è il perimetro di applicazione?

Prima di tutto è importante delimitare i confini di applicazione di questo regolamento. Confini che, tuttavia, appaiono abbastanza ampi.

Che cosa riguarda il regolamento?

Il combinato disposto di alcuni articoli, chiarisce il quadro.

  • l’articolo 3 comma 1 definisce “imballaggio“un “articolo, indipendentemente dal materiale di cui è composto, destinato a essere utilizzato da un operatore economico per contenere, proteggere prodotti, consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione a un altro operatore economico o a un utilizzatore finale e che può essere differenziato per formato di imballaggio in base alla funzione cui è adibito, al materiale di cui è composto e alla sua progettazione“;
  • l’articolo 4 comma 1, precisa che un imballaggio “è immesso sul mercato solo se è conforme al presente regolamento“.
  • l’articolo 3 comma 1 definisce “immissione sul mercato“, “la prima messa a disposizione di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, sul mercato dell’Unione“
  • l’articolo 2 comma 1, precisa che il regolamento “si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.“

Quindi: parliamo di imballaggi immessi sul mercato dell’Unione Europea.

Chi deve fare che cosa?

Prima di tutto è importante chiarire 2 aspetti

  • Distinzione dei ruoli della filiera:
    • Fabbricante: è responsabile della conformità dell’imballaggio ai requisiti di sostenibilità (artt. 5-12), redige la dichiarazione UE di conformità e conserva la documentazione tecnica per 5 o 10 anni.
    • Importatore e Distributore: verificano la conformità e la presenza della documentazione prima della messa a disposizione sul mercato.
    • Produttore (ai fini EPR): è il soggetto che mette a disposizione imballaggi o prodotti imballati per la prima volta in uno Stato membro e ne finanzia la gestione dei rifiuti tramite l’iscrizione obbligatoria al Registro nazionale dei produttori.
    • Utilizzatore finale: non ha obblighi diretti di conformità rispetto al PPWR.
  • Gestione delle scorte e sanzioni: gli imballaggi immessi legalmente sul mercato prima della data di applicazione dei singoli requisiti pertinenti potranno continuare a essere commercializzati senza dover essere ritirati o distrutti. Gli stati membri dovranno inoltre prevedere un sistema sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo per il mancato rispetto del regolamento.

Tempistiche e campo di applicazione

  • Entrata in vigore e applicazione: il regolamento è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applicherà in via generale a partire dal 12 agosto 2026 in tutti gli Stati membri dell’UE. Per diverse misure specifiche sono previste scadenze progressive (2028, 2030, 2035, 2040) legate all’adozione di atti delegati ed esecutivi della Commissione europea.
  • Ambito di applicazione: si applica a tutti gli imballaggi (a prescindere dal materiale) e a tutti i rifiuti di imballaggio, provenienti da industria, commercio, uffici, servizi e nuclei domestici.

L’utilizzatore di imballaggi che cosa deve fare?!?

Questa categoria comprende l’utilizzatore finale professionale o l’impresa che impiega imballaggi generici o a marchio altrui SENZA averne determinato la progettazione.

L’utilizzatore finale in quanto tale non è soggetto agli obblighi diretti di conformità del prodotto (come la valutazione della conformità, la dichiarazione UE o l’etichettatura), che gravano sui fabbricanti e distributori.

Tuttavia, gli operatori economici che utilizzano o riempiono imballaggi per la propria attività aziendale sono tenuti a rispettare precisi obblighi operativi coordinati con le seguenti scadenze di legge:

  • riduzione dello spazio vuoto (art. 24): a partire dal 1° gennaio 2030, chi riempie imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi destinati al commercio elettronico deve garantire che la quota di spazio vuoto non superi il 50%. ai fini del calcolo, i materiali di riempimento (come pluriball, cuscini d’aria o polistirolo) sono considerati a tutti gli effetti spazio vuoto.
  • quota minima di riutilizzo per imballaggi da trasporto (art. 29): a decorrere dal 1° gennaio 2030, gli operatori che utilizzano imballaggi per il trasporto (quali pallet, casse di plastica pieghevoli, fusti, taniche o scatole) devono assicurare che almeno il 40% di tali imballaggi sia costituito da imballaggi riutilizzabili inseriti in un sistema di riutilizzo.
  • adesione a sistemi di riutilizzo e ricondizionamento (art. 27): gli operatori che impiegano imballaggi riutilizzabili hanno l’obbligo di partecipare a sistemi di riutilizzo conformi e di garantire che tali imballaggi vengano adeguatamente puliti, ispezionati e ricondizionati prima di ogni nuovo utilizzo. nel caso di sistemi a circuito chiuso, l’utilizzatore è tenuto a restituire l’imballaggio presso i punti di raccolta autorizzati dal gestore.
  • corretto stoccaggio e movimentazione: l’utilizzatore deve assicurare condizioni di stoccaggio e trasporto trasversali idonee a non compromettere la conformità e i requisiti di sostenibilità dell’imballaggio fornito dal fabbricante.
  • somministrazione ed esercizi commerciali (HORECA e ricarica): i distributori finali del settore ristorazione e catering che offrono cibo o bevande da asporto devono consentire ai clienti di utilizzare i propri contenitori senza applicare sovrapprezzi o condizioni sfavorevoli.

L’utilizzatore potrebbe anche essere considerato fabbricante?!?

Qualora l’utilizzatore:

  • confezioni prodotti apponendovi il proprio nome o marchio commerciale,
  • ne determini le specifiche progettuali,

egli assume la veste di fabbricante ed è l’unico operatore responsabile della conformità dell’imballaggio sull’intero mercato UE.

«fabbricante»: […] qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale, per «fabbricante» si intende tale persona fisica o giuridica

Quindi? in questo caso quali obblighi ha?

In questo caso, gravano su di esso approfonditi obblighi di legge cadenzati da scadenze trasversali, di cui si riassumono (in modo non esaustivo) i principali:

  • valutazione della conformità e documentazione tecnica ;
  • dichiarazione UE di conformità;
  • conservazione dei documenti
  • identificazione e tracciabilità;
  • divieto e limiti PFAS;
  • simbolo di appartenenza al sistema EPR;
  • progettazione per il riciclaggio;
  • contenuto minimo di plastica riciclata;
  • riduzione al minimo e divieto di spazio vuoto artificiale;
  • etichettatura ambientale armonizzata;
  • iscrizione EPR e rendicontazione annuale.

Esistono deroghe all’identificazione come fabbricante?

Si, esistono.

La deroga per le microimprese (Art. 3 e Art. 21)

La deroga principale riguarda le aziende di piccole dimensioni che applicano il proprio marchio o fanno confezionare prodotti a proprio nome, quando ricorrono due condizioni cumulative:

  1. dimensione aziendale: il titolare del marchio o la persona per cui l’imballaggio è progettato rientra nella definizione di microimpresa secondo la Raccomandazione 2003/361/CE (ossia un’impresa con meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro).
  2. ubicazione del fornitore: il soggetto che fornisce fisicamente l’imballaggio è situato nello stesso Stato membro dell’utilizzatore/titolare del marchio.

Conseguenza giuridica: se entrambe le condizioni sono soddisfatte, la qualifica di “fabbricante” e i relativi obblighi di conformità (redazione del fascicolo tecnico, valutazione della conformità e dichiarazione UE) non ricadono sulla microimpresa utilizzatrice, ma vengono trasferiti interamente in capo al fornitore dell’imballaggio.

Esclusione per imballaggi neutri

Oltre alla deroga per le microimprese, un utilizzatore non viene identificato come fabbricante nei seguenti contesti pratici e operativi:

  • etichettatura per sole finalità di spedizione;
  • utilizzo di materiale di imballaggio neutro da taglio (es. film estensibile e reggette);
  • imballaggi da trasporto e di servizio privi di personalizzazione.

Altre deroghe e semplificazioni per le microimprese

Per completezza, la qualifica di microimpresa garantisce ulteriori esenzioni da obblighi che altrimenti graverebbero sugli utilizzatori professionali e distributori:

  • esenzione dagli obiettivi di riutilizzo (art. 29): (microimprese) se hanno messo a disposizione sul mercato dello Stato membro non più di 1.000 kg di imballaggi in un anno civile;
  • esenzione per l’asporto nel settore HORECA (art. 33): le microimprese che operano nella ristorazione, nel catering o nell’alberghiero non sono soggette all’obbligo di mettere a disposizione dei clienti sistemi d’imballaggio riutilizzabili per cibo e bevande da asporto.

Il regolamento

[A cura di: Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

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