[AGGIORNAMENTO: quanto riportato è integrato con il DD n. 97 del 22 settembre 2023, scaricabile in fondo alla pagina]

Il RENTRi è già in vigore?

Il RENTRi, il registro elettronico per i rifiuti di cui abbiamo già parlato nei due articoli riportati qui sotto, entra in vigore il prossimo 15 giugno 2023.

Il RENTRi è il “Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti”, un un registro che avrà il compito di garantire la tracciabilità dei rifiuti mediante documentazione digitale, ai sensi dell’art. 188-bis del D.lgs. 152/2006.

Attenzione: nonostante l’entrata in vigore, i tempi per l’iscrizione e operatività reale sono abbastanza graduali (si veda nel seguito).

Il Regolamento RENTRI

Lo scorso 31 maggio è stato pubblicato il DM 59/2023 recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità’ dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità’ dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» e che costituisce un vero e proprio regolamento che “disciplina il sistema di tracciabilità’ dei rifiuti, e che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti“.

Quali contenuti e quali novità?

Nuovi modelli di registro di carico e scarico e formulario di trasporto

Il nuovo regolamento per prima cosa definisce i nuovi modelli di registro di carico e scarico e formulario di trasporto. Li puoi vedere a questo link (allegato al regolamento).

Sono inoltre definite le modalità di compilazione, vidimazione e gestione, sia dei registri che dei formulari di identificazione (e trasporto) dei rifiuti, anche se l’art. 9 comma 1 rimanda ad un successivo decreto di approfondimento delle modalità di compilazione.

Iscrizione

Sono inoltre definite dal Regolamento le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi.

Modalità di funzionamento

Il Regolamento definisce inoltre:

  • il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti;
  • le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all’articolo 189 del decreto
    legislativo n. 152 del 2006,
  • le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
  • contributi e diritti di segreteria per l’iscrizione;
  • e altri aspetti.

RENTRi: chi è obbligato a iscriversi?

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI:
a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9;
c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualita’ di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
e) i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3 [Comuni e Comunità Montane], del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI. E’ data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall’anno solare successivo.

In che tempi bisogna iscriversi?

I tempi decorrono dalla data di entrata in vigore del Regolamento (15 giugno 2023) nel modo seguente:

  • a) a decorrere dal diciottesimo mese (15 dicembre 2024) ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
  • b) a decorrere dal ventiquattresimo mese (15 giugno 2025) ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
  • c) a decorrere dal trentesimo mese (15 dicembre 2025) ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

Altre tempistiche

I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, saranno in vigore ed applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a decorrere dal 13 febbraio 2025.

Le date per l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale:

  • Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 a decorrere dal 13 febbraio 2025;
  • Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025 a decorrere dalla data di iscrizione al RENTRI;
  • Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026 a decorrere dalla data di iscrizione al RENTRI.

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI, il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) è emesso e gestito in modalità digitale a decorrere dal 13 febbraio 2026.

Chi trasporta i propri rifiuti?

Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi [iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006], si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle
tempistiche di cui al paragrafo precedente.

Il Regolamento RENTRi e gli allegati (modelli di registro e formulario)

Tabella scadenze RENTRi (DD n. 97 del 22 settembre 2023)

[A cura di: Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

Pagine a cura di:

Via M. Teresa di Calcutta, 4/E
46023 Gonzaga (Mantova)
www.syrios.it - info@syrios.it


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