Stop RENTRI per le aziende agricole
Una boccata d’ossigeno per il settore primario: la recente normativa ha ridisegnato i confini del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), escludendo di fatto la gran parte delle aziende agricole dall’obbligo di iscrizione.
Ma attenzione, “esonero dal RENTRI” non significa “liberi tutti”: la gestione corretta dei rifiuti resta un pilastro fondamentale per la tutela ambientale e per evitare sanzioni.
Facciamo il punto su cosa cambia e, soprattutto, su cosa resta da fare.

La novità normativa: Legge di Bilancio 2026
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), il legislatore ha accolto le richieste di semplificazione provenienti dal mondo agricolo. La norma interviene direttamente sul Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), modificando l’articolo 188-bis e ridefinendo la platea dei soggetti obbligati.
In sintesi, gli imprenditori agricoli (di cui all’art. 2135 del Codice Civile) non sono tenuti a iscriversi al RENTRI se rientrano nelle casistiche di esonero previste, che coprono la stragrande maggioranza delle realtà operative. Nello specifico, l’esonero riguarda:
- Gli imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi (già precedentemente esclusi in molti casi, ma ora ribadito).
- Gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi ma che hanno un volume d’affari annuo inferiore a 8.000 euro.
- Tutti gli imprenditori agricoli produttori di rifiuti pericolosi che, a prescindere dal fatturato, scelgono di avvalersi delle modalità semplificate di gestione (ex art. 190, comma 6 del DLgs 152/2006).
Art. 190 (Registro cronologico di carico e scarico) comma 6, “I soggetti di cui all’articolo 2135 del codice civile, adempiono all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di identificazione di cui all’articolo 193, relativi ai rifiuti prodotti, per tre anni.“
La tracciabilità “semplificata”
L’aspetto più delicato è proprio questo: l’uscita dal perimetro RENTRI non cancella l’obbligo di tracciare il rifiuto. Le aziende agricole esonerate devono continuare a garantire la tracciabilità attraverso i metodi “tradizionali” o semplificati.
Se l’azienda agricola non si iscrive al RENTRI, deve obbligatoriamente:
- Conservare i Formulari (FIR): È necessario conservare per tre anni i Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) emessi al momento del trasporto. I FIR devono essere conservati in ordine cronologico.
- Circuiti Organizzati: Se l’azienda conferisce i rifiuti a un “circuito organizzato di raccolta” (es. tramite associazioni di categoria o convenzioni specifiche), deve conservare per tre anni il “documento di conferimento” rilasciato dal soggetto gestore del servizio.
In pratica, il registro di carico e scarico viene sostituito dalla conservazione ordinata di questi documenti.
Attenzione! È fondamentale che questi giustificativi siano sempre disponibili in azienda per eventuali controlli da parte degli organi preposti (Carabinieri Forestali, ARPA, ecc.).
Gestione operativa: consigli pratici
Per non incorrere in errori, ecco una checklist operativa per le aziende agricole:
- Attribuzione del codice CER: assicuratevi sempre di attribuire il codice corretto al rifiuto (pericoloso o non pericoloso).
- Attenzione ai pericolosi: anche se esonerati dal RENTRI, i rifiuti pericolosi (es. oli esausti, batterie, filtri, contenitori T/F non bonificati) richiedono comunque stoccaggi adeguati e il rispetto dei tempi di avvio a recupero/smaltimento (deposito temporaneo).
- Vidimazione dei FIR: anche senza iscrizione al RENTRI, i formulari cartacei devono essere vidimati. Si consiglia di utilizzare il servizio Vi.Vi.Fir (Vidimazione Virtuale del Formulario) che permette di generare formulari già vidimati autonomamente, senza doversi recare fisicamente in Camera di Commercio, semplificando ulteriormente la burocrazia.
E’ importante ricordare che la responsabilità ambientale resta in capo al produttore del rifiuto fino al conferimento corretto al destinatario finale.
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[A cura di: Dott. Matteo Melli- Syrios Srl]












