Nuova norma CEI 11-27
Il panorama della sicurezza elettrica in Italia ha subito un importante aggiornamento con la pubblicazione della sesta edizione della norma CEI 11-27, entrata ufficialmente in vigore il 1° novembre 2025.
La nuova norma
Questa revisione non è un semplice ritocco formale, ma un profondo adeguamento alla normativa europea EN 50110-1 del 2023, introducendo nuovi ruoli, definizioni e criteri per il calcolo delle distanze di sicurezza.
Le aziende hanno ora un periodo di transizione: fino al 29 maggio 2026 sarà possibile applicare ancora la precedente edizione del 2021, ma oltre tale data la versione 2025 diventerà l’unico riferimento tecnico per la “regola dell’arte”.

Il ruolo del datore di lavoro e l’attribuzione delle qualifiche
La nuova norma CEI 11-27 ribadisce e chiarisce il potere/dovere del datore di lavoro nel processo di qualificazione del personale. È infatti compito esclusivo del datore di lavoro attribuire formalmente le qualifiche di:
- PES (Persona Esperta): soggetto con istruzione e documentata esperienza tali da consentirgli di analizzare i rischi e di evitare i pericoli derivanti dall’elettricità.
- PAV (Persona Avvertita): soggetto adeguatamente informato da persone esperte per metterlo in grado di evitare i pericoli derivanti dall’elettricità.
- PEI (Persona Idonea): persona che ha l’idoneità tecnica ad eseguire specifici lavori sotto tensione.
Il datore di lavoro ha la facoltà di svolgere internamente l’addestramento e la verifica della “conoscenza” dei propri dipendenti, purché disponga delle competenze tecniche necessarie o si avvalga di personale esperto interno. L’attribuzione della qualifica deve essere sempre formalizzata per iscritto, tenendo conto dell’esperienza pratica e del curriculum formativo del lavoratore.
Le nuove figure professionali: addio al PL, arriva l’RLE
Una delle novità più visibili riguarda la ridefinizione dei ruoli organizzativi. La norma punta a fare chiarezza ed evitare sovrapposizioni con le figure previste dal D.Lgs. 81/08.
- GI (Gestore dell’impianto elettrico): sostituisce l’URI. È la figura che ha la responsabilità complessiva dell’impianto per garantirne l’esercizio in sicurezza.
- GL (Gestore programmazione lavoro): sostituisce l’URL. Si occupa di pianificare e organizzare i lavori prima del loro inizio.
- RLE (Responsabile del lavoro elettrico): sostituisce il PL (Preposto ai Lavori). È il coordinatore sul campo che gestisce l’attività e garantisce la sicurezza operativa.
- LAV (Lavoratore): viene introdotto formalmente come acronimo per indicare chi esegue fisicamente l’intervento.
Distanze di lavoro e “spazio di lavoro”
Il concetto di “zona di lavoro” viene sostituito da quello di “spazio di lavoro”. La modifica più tecnica riguarda però l’introduzione della distanza di lavoro minima (Dw).
Questa non è più intesa solo come un valore geometrico fisso, ma deve essere calcolata sommando alla distanza limite (Dl o Dv) una distanza ergonomica (E), per prevenire movimenti involontari, e la distanza dell’apparecchiatura (L) usata dal lavoratore.
Focus sugli archi elettrici ed emergenze
È stato introdotto un nuovo allegato dedicato ai pericoli degli archi elettrici (Arc Flash).
Questo fenomeno non richiede il contatto fisico con le parti in tensione, ma può sprigionarsi a causa di un guasto o di un errore di manovra, generando un’esplosione di energia termica, luminosa e acustica.
Le principali novità riguardano:
- Distanza di protezione dall’arco: si introduce la necessità di definire un perimetro di sicurezza entro il quale l’energia sprigionata da un eventuale arco potrebbe causare ustioni di secondo grado. Chiunque operi o sosti all’interno di questo raggio deve indossare DPI adeguati, anche se non sta toccando attivamente l’impianto.
- Valutazione del calore radiante: non basta più verificare l’isolamento dei guanti o degli attrezzi. La norma richiede ora di stimare l’energia incidente espressa in calorie per centimetro quadrato per determinare il livello di protezione necessario per il viso e il corpo.
- Limiti dei DPI tradizionali: viene chiarito esplicitamente che i comuni guanti isolanti (in lattice o gomma naturale) non offrono protezione contro gli effetti termici dell’arco. In caso di rischio elevato, devono essere sovrapposti a guanti protettivi specifici o sostituiti con modelli certificati per l’arco elettrico.
- Nuovo Allegato I: questo inserto informativo fornisce criteri pratici per la scelta dell’equipaggiamento protettivo in base alla potenza di cortocircuito dell’impianto. Vengono introdotte categorie di protezione che includono visiere anti-arco, tute in tessuto ignifugo e protezioni per l’udito, poiché l’onda d’urto può causare danni permanenti ai timpani.
Dalla “formazione” alla “conoscenza”: il nuovo approccio
Una delle modifiche terminologiche più significative della nuova edizione è la sostituzione del termine “formazione” con quello di “conoscenza”. Questo cambiamento non è solo formale, ma sottolinea come l’obiettivo non sia semplicemente l’erogazione di un corso, bensì l’effettiva acquisizione di competenze teoriche e pratiche da parte del personale (PES, PAV e PEI).
La nuova norma interviene in modo deciso sulle modalità di addestramento.
Sebbene inoltre i moduli formativi restino strutturati in 1A, 2A (teoria) e 1B, 2B (pratica), è ora esplicitamente vietato l’uso di e-learning asincrono (video registrati) per le parti specifiche sul rischio elettrico. La formazione a distanza è ammessa solo in modalità sincrona (webinar in diretta) con webcam attiva, per garantire l’interazione tra docente e discente. La norma specifica che la conoscenza necessaria per operare in sicurezza deve essere mantenuta nel tempo. Resta fermo l’obbligo di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, per una durata minima di 4 ore.
[A cura di: Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]












