[AGGIORNAMENTO GENNAIO 2026 | Il DL 159/2025 è stato convertito in Legge 198/2026. Vedi in particolare alcune novità riguardanti la gestione dei “near miss“]

Arriva una nuova stretta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, introduce misure urgenti che impattano direttamente sulla gestione aziendale della salute e sicurezza.

Le novità principali riguardano la vigilanza sugli appalti, la patente a crediti, la sorveglianza sanitaria e, per la prima volta, una disciplina chiara per il volontariato di protezione civile.

Nuovo Decreto Sicurezza sul Lavoro – Ottobre 2025

Il provvedimento interviene su più fronti: digitalizzazione dei controlli, formazione, prevenzione e sanzioni.

Vediamo insieme che cosa cambia nel dettaglio per imprese e lavoratori, sulla base delle prime informazioni disponibili (che peraltro potranno subire modifiche in relazione all’iter parlamentare). Naturalmente si tratta di una sintesi delle modifiche più rilevanti.

Appalti, subappalti e badge di cantiere

Il decreto mira a rafforzare i controlli, specialmente nella filiera degli appalti. L’ispettorato nazionale del lavoro (INL) orienterà la sua attività di vigilanza in via prioritaria verso i datori di lavoro in regime di subappalto.

La novità più visibile è l’introduzione di una nuova tessera di riconoscimento (badge) per i lavoratori nei cantieri edili e in altri settori ad alto rischio. Questo badge dovrà essere dotato di un codice univoco anticontraffazione e sarà disponibile anche in modalità digitale, interoperabile con la piattaforma nazionale siisl.

Anche la notifica preliminare (allegato XII) si aggiorna: ora dovrà specificare quali delle imprese identificate operano in regime di subappalto.

Patente a crediti

Novità sostanziali per la patente a crediti (art. 27).

La modifica più importante riguarda il lavoro sommerso: la decurtazione dei crediti (5 per lavoratore, secondo il nuovo punto 21 dell’allegato i-bis) avverrà all’atto della notificazione del verbale di accertamento, senza attendere l’esito di eventuali ricorsi. I precedenti punti 22 e 23 dell’allegato sono stati soppressi, consolidando la fattispecie.

Viene inoltre raddoppiata la sanzione minima (ora 12.000 euro) per chi opera senza patente o con meno di 15 crediti. In caso di infortuni gravi, le procure della repubblica trasmetteranno tempestivamente le informazioni all’INL per la sospensione cautelare.

Modifiche al testo unico (DLgs 81/08)

Il decreto interviene direttamente sul DLgs 81/08 con modifiche precise:

  • Modelli organizzativi (art. 30): un aggiornamento tecnico chiave. Il riferimento per i modelli organizzativi con efficacia esimente non è più la OHSAS 18001, ma la norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024. Inoltre, viene promosso l’accesso gratuito alle norme tecniche uni in materia di sicurezza, tramite convenzioni tra inail e uni. Le aziende certificate ISO 45001 dovranno verificare l’adeguamento.
  • DPI e indumenti di lavoro (art. 77): viene precisato che l’obbligo del datore di lavoro di mantenere in efficienza e igiene i dpi si applica anche a specifici indumenti di lavoro che, previa valutazione dei rischi, assumono la caratteristica di dpi.
  • Sorveglianza sanitaria (art. 20, 25, 41): pacchetto di novità per il medico competente:
    • Orario di lavoro: I controlli sanitari (art. 20) devono essere computati nell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli eseguiti in fase preassuntiva.
    • Prevenzione oncologica: il medico (art. 25) avrà il nuovo compito di promuovere attivamente l’adesione dei lavoratori ai programmi di screening oncologici.
    • Test alcol e droghe: viene introdotta (art. 41) una nuova “visita medica… in presenza di ragionevole motivo” per sospetto uso di alcol o stupefacenti, effettuabile prima o durante il turno. Il termine per la revisione delle modalità di accertamento è posticipato al 31 dicembre 2026.
  • Organismi paritetici (art. 51): per le imprese fino a 10 lavoratori, gli op potranno adottare iniziative per favorire l’assolvimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria, anche tramite convenzioni con asl o medici competenti.
  • Lavori in quota (art. 113 e 115): cambiano i requisiti per le scale verticali permanenti (ora > 2m, prima 5m). L’art. 115 viene riscritto, ribadendo la priorità assoluta dei sistemi di protezione collettiva (parapetti, reti) rispetto a quelli individuali (sistemi di trattenuta, arresto caduta, ecc.).

Formazione e cultura della prevenzione

  • Accreditamento formatori (art. 6 DL): È previsto un nuovo accordo stato-regioni per definire criteri più stringenti (competenza, esperienza, organizzazione) per l’accreditamento dei soggetti che erogano formazione in materia di salute e sicurezza.
  • Alternanza scuola-lavoro (art. 7 DL): Le convenzioni non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, come individuate nel DVR aziendale.
  • Mancati infortuni (art. 15 DL): Per le aziende con più di 15 dipendenti, arriveranno linee guida per l’identificazione, tracciamento e analisi dei “near miss” (mancati infortuni).
  • Digitalizzazione (art. 37): Le competenze formative acquisite saranno registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nella piattaforma siisl.

Volontariato e protezione civile

Una delle novità più strutturate è l’introduzione dell’articolo 3-bis nel DLgs 81/08, che disciplina la sicurezza per le organizzazioni di volontariato della protezione civile.

I volontari sono equiparati ai lavoratori esclusivamente per le attività di cui ai commi 3 e 4. In sostanza il legale rappresentante dell’organizzazione deve garantire:

  • formazione, informazione e addestramento;
  • controllo sanitario;
  • fornitura di dpi idonei e addestramento al loro uso.

Un punto cruciale è che le sedi delle organizzazioni, i luoghi di esercitazione e di intervento non sono considerati luoghi di lavoro (salvo vi sia un’attività lavorativa in corso).

[Articolo aggiornato a seguito della pubblicazione del DL 159/2025]

Il testo integrale del DL 159-2025

[A cura di: Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

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