Rumore: importanza di una corretta valutazione rischi, prevenzione

Il D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro alla valutazione dell’esposizione dei lavoratori agli agenti fisici. Tra questi rientra la valutazione dell’esposizione a rumore durante le attività lavorative.

Cosa si intende con “rumore”

Il rumore può essere definito come un fenomeno acustico sgradito; esso consiste nella propagazione di perturbazioni di pressione nell’aria (pressione sonora è la differenza tra la pressione istantanea e la pressione statica) sotto forma di onde elastiche, con trasporto di energia.

Per quanto in generale il fenomeno possa riguardare qualsiasi mezzo elastico, l’esposizione lavorativa avviene normalmente tramite la propagazione nell’aria.

Effetti sulla salute del rumore

L’esposizione prolungata a livelli elevati di rumore negli ambienti di lavoro può avere ripercussioni negative sulla salute dei lavoratori.

Il più noto effetto negativo è l’ipoacusia da rumore (ipoacusia neurosensoriale bilaterale simmetrica), ovvero la diminuzione permanente della capacità uditiva.

Vi sono tuttavia altri numerosi effetti negativi, non sempre riconducibili con immediatezza all’esposizione al rumore, quali ad esempio disturbi del sonno, stress, disturbi della concentrazione, ipertensione e malattie cardiocircolatorie.

Obblighi per il datore di lavoro

Il D.Lgs. 81/2008, come già riportato, obbliga il datore di lavoro alla valutazione dei rischi sul lavoro; l’articolo 190 dettaglia l’obbligo di valutare l’esposizione dei lavoratori al rumore durante le attività lavorative.

Che cosa fare a seguito della valutazione?

In particolare il Titolo VIII capo II del D.Lgs. 81/2008 fissa definizioni, valori limite di esposizione, valori di azione e misure da intraprendere a seguito della valutazione (prevenzione e protezione, uso dei DPI, misure per limitare l’esposizione, sorveglianza sanitaria, ecc.).

Qualora non sia possibile escludere con certezza che i valori di rumore superino i valori inferiori di azione è necessario procedere con una valutazione strumentale: serve cioè effettuare specifiche misure.

La valutazione dell’esposizione a rumore deve essere ripetuta? Ogni quanto?

La valutazione e le misurazioni sono da effettuarsi a cadenza quadriennale, o anticipatamente in caso di variazioni nelle attività lavorative tali da renderla superata, oppure qualora si renda necessario a seguito degli esiti della sorveglianza sanitaria.

Valutazione dell’esposizione a rumore

Chi può effettuare la valutazione? Come deve essere effettuata?

La valutazione deve essere effettuata da personale qualificato e la modalità di valutazione deve essere guidata dalle indicazioni di riferimento contenute nel D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa tecnica di riferimento, in particolare UNI 9432:2011 e UNI EN ISO 9612:2011.

Più nel dettaglio, la metodologia prevede differenti fasi operative:

  • Analisi del lavoro: necessaria per identificare e definire la strategia di misurazione e valutazione più adeguata e rappresentativa dello specifico contesto lavorativo.
  • Scelta della strategia di misurazione: può essere basata su compiti, mansioni o sull’intera giornata di esposizione; è possibile combinare diverse strategie in modo da avere una più rappresentativa strategia di misurazione.
  • Misurazione: esecuzione dei rilievi fonometrici, con strumentazione di classe 1 o classe 2 conforme alle specifiche tecniche della IEC 61672-1:2002 sottoposti a verifica periodica di taratura.
  • Calcolo e presentazione dei risultati e delle incertezze: calcolo dei risultati con relativa incertezza, valutazione degli stessi (identificazione dell’eventuale superamento dei vari livelli riportati all’articolo 189 del D.Lgs 81/2008), valutazione delle eventuali misure da intraprendere.

Valutazione dei risultati

Come indicato in precedenza, nel D.Lgs. 81/2008, articolo 189, vengono fissati precisi valori di azione (che richiedono cioè precise azioni, ossia misure di prevenzione e protezione), nonchè valori limite. I differenti Livelli di Esposizione giornaliera (LEX, 8h) sono i seguenti:

  • Valori limite di esposizione, LEX pari a 87 dB(A) e ppeak 140 dB(C): a questo livello è necessario intraprendere azioni immediate per portare l’esposizione al rumore quantomeno ai livelli inferiori, con individuazione delle cause specifiche e interventi sulle misure di prevenzione e protezione al fine di evitare il ripetersi del superamento del limite.
  • Valori superiori di azione, LEX pari a 85 dB(A) e ppeak 137 dB(C): a questo livello vi è obbligo dell’utilizzo dei DPI (otoprotettori) e di controllo sanitario specifico del lavoratore, oltre all’obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori in merito ai rischi legati all’esposizione al rumore, all’uso corretto dei DPI e delle attrezzature, ed alle misure adottate.
  • Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad elaborare ed applicare un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l’esposizione del lavoratore al rumore.
  • Valori inferiori di azione, LEX pari a 80 dB(A) e ppeak 135 dB(C): a questo livello è necessario mettere a disposizione dei lavoratori adeguati DPI (otoprotettori) e vige l’obbligo della formazione ed informazione dei lavoratori in merito ai rischi legati all’esposizione al rumore, all’uso corretto dei DPI e delle attrezzature, ed alle misure adottate.

Anche il lavoratore può richiedere l’attivazione della sorveglianza sanitaria specifica, previa conferma da parte del medico competente e in caso di superamento dei valori inferiori di azione.

Misure di prevenzione e protezione

Il datore di lavoro è tenuto ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di esposizione al rumore adottando una serie di misure opportune. Tra queste troviamo:

  • scelta ove possibile di metodi di lavoro alternativi che implichino una minore esposizione al rumore, nonché la scelta di attrezzature adeguate a minor emissione di rumore (compresa la sostituzione di eventuali attrezzature obsolete con altre di concezione più moderna e meno rumorose).
  • adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, postazioni e sistemi.
  • adeguata formazione dei lavoratori sull’uso dell’attrezzatura di lavoro al fine di ridurne al minimo l’esposizione al rumore.
  • adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore, quali schermature o rivestimenti; isolamento o sistemi di smorzamento in caso di rumore strutturale.
  • progettazione della struttura e dei luoghi di lavoro in modo da minimizzare l’esposizione al rumore.
  • aiglioramento dell’organizzazione del lavoro adottando orari appropriati e sufficienti periodi di riposo al fine di limitare durata ed intensità dell’esposizione al rumore.

Dispositivi di protezione individuale

Qualora pur adottando le misure di prevenzione e protezione non sia possibile evitare i rischi di esposizione al rumore il datore di lavoro fornisce ai lavoratori adeguati DPI, idonei a eliminare o quantomeno ridurre al minimo il rischio, avendo inoltre il dovere di verificandone l’efficacia.

Come indicato nella valutazione dei risultati, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione dei propri dipendenti i DPI per valori di rumore che superano i livelli inferiori di azione, mentre deve richiederne l’utilizzo in caso di superamento dei valori superiori di azione.

[A cura di: Dott. Luca Ferrari, Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

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