L’art. 22 comma 13 del DLgs 101/2018 [decreto di recepimento del GDPR – Reg. UE 2016/ ha sostanzialmente previsto una sorta di rinvio nell’applicazione delle sanzioni per i primi 8 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto nella prima fase di applicazione; in verità semplicemente scade il termine che obbliga il Garante privacy, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative, a “tenere conto” del periodo di prima applicazione.

Il 19 maggio 2019, è scaduto quindi il periodo di prima applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in cui il Garante aveva previsto un periodo di sostanziale sospensione delle sanzioni previste dalla normativa.
Ora quindi le sanzioni sono a tutti gli effetti applicabili.
Le sanzioni possono essere di tre tipi: semplicemente correttive (dispositive) amministrative o penali.
Per eventuali approfondimenti in merito all’applicazione del Regolamento vedi anche:
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