Registro infortuni non più obbligatorio

Somministrazione lavoro - sicurezzaGli articoli 20 e 21 del Il D.Lgs. 151/2015 prevedono la soppressione del riferimento al registro infortuni nell’articolo 53 del D.Lgs. 81/2008 e la esplicita abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni.

Da quando l’abolizione è effettiva

Come previsto dall’art. 21 del DLgs 151/2015, “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, uno dei quattro decreti attuativi del Jobs Act, “a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.

Il datore di lavoro dovrà unicamente inoltrare la denuncia di incortunio all’INAIL, direttamente sul portale “My INAIL”, compilando i campi della sezione “Denuncia/Comunicazione di infortunio”.

Il decreto risulta entrato in vigore il 24 settembre 2015, quindi l’abolizione sarà effettiva a partire dal 23 dicembre 2015.