DM 03 settembre 2021
Lo scorso 29 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 3 settembre 2021 che, unitamente ai decreti ministeriali del 1 settembre 2021 e del 2 settembre 2021 (per maggiori dettagli su questi ultimi decreti si rimanda all’articolo a questo link), tra settembre e ottobre 2022 abrogherà completamente il “vecchio” DM 10 marzo 1998.
Il DM 3 settembre 2021 entrerà ufficialmente in vigore a distanza di un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero a partire dal 29 ottobre 2022.
Tale decreto disciplina i criteri generali semplificati di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.
Quali sono le attività a basso rischio di incendio?
Come indicato all’interno dell’Allegato I del DM 3 settembre 2021, sono considerati come “a basso rischio di incendio” i luoghi di lavoro ubicati in attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al DPR 151/2011 e non dotate di specifica R.T.V. (Regola Tecnica Verticale), aventi tutti i requisiti sotto elencati:
- affollamento complessivo non superiore a 100 occupanti (tenendo conto anche di eventuali soggetti esterni all’attività quali: visitatori, clienti, manutentori, ecc.);
- superficie lorda non superiore a 1.000 m2;
- piani dell’edificio situati ad una quota compresa tra i -5 metri e i 24 metri;
- non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (in linea generale, con carico d’incendio inferiore a 900 MJ/m2);
- non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Come effettuare la valutazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro a basso rischio?
Ai sensi dell’art. 2 del DM 3 settembre 2021, la valutazione del rischio di incendio deve essere complementare e coerente con la valutazione del rischio di esplosione e costituisce una parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi, previsto ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 81/2008.
L’Allegato I del DM 3 settembre 2021 specifica che gli “elementi minimi” da considerare all’interno della valutazione del rischio di incendio sono:
- individuazione dei pericoli di incendio (sorgenti di innesco, presenza di materiali o sostanze combustibili e/o infiammabili, possibile formazione di atmosfere esplosive, ecc.);
- descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
- determinazione del numero e della tipologia degli occupanti esposti al rischio di incendio;
- individuazione dei beni esposti al rischio di incendio;
- valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.
Quali strategie antincendio adottare nei luoghi a basso rischio di incendio?
Per tutte le attività a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio devono rispondere ai requisiti indicati nell’allegato 1 del DM 03 settembre 2021 o in modo facoltativo, ai criteri più stringenti del DM 03/08/2015.
Di seguito si riassumono le principali misure antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio indicati nell’allegato 1 del DM 03 settembre 2021.
Compartimentazione
In relazione a quanto emerge dalla valutazione del rischio incendio può rendersi necessaria l’adozione delle seguenti misure:
- verso altre attività, il luogo di lavoro può essere inserito in un compartimento antincendio distinto o può essere interposto spazio scoperto;
- all’interno del luogo di lavoro, la volumetria dell’opera da costruzione contenente lo stesso può essere suddivisa in compartimenti antincendio o può essere interposto spazio scoperto tra ambiti dello stesso luogo di lavoro.
Se necessarie, tali misure dovranno essere adottate allo scopo di limitare la propagazione di un incendio.
Affollamento massimo
Per ogni locale di lavoro, l’affollamento massimo deve essere calcolato moltiplicando la superficie lorda del locale per una densità di affollamentopari a 0,7 persone/m2. Sulla base dell’affollamento massimo stabilito, il datore di lavoro progetta il sistema di esodo.
Posizionamento e tipologia estintori
Il nuovo decreto prevede che negli ambienti di lavoro a basso rischio incendio siano introdotti estintori in numero tale da permettere di raggiungere il più prossimo percorrendo al massimo 30 metri da qualunque posizione. Gli estintori devono essere sempre disponibili in modo da garantirne un uso immediato. Per tale ragione, è fondamentale collocarli:
- in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi di esodo, in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali;
- in prossimità di eventuali reparti o aree a rischio specifico (es. depositi, archivi, ecc.).
La tipologia degli estintori da introdurre varia a seconda delle classi di incendio prevedibili in azienda. La dotazione minima prevede estintori di capacità minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri.
Qualora in azienda fossero stoccati o lavorati liquidi infiammabili o non si possa escludere un incendio di classe B (fuochi da liquidi), gli estintori introdotti per il principio di incendio di classe A dovranno avere anche una capacità minima non inferiore a 89B.
Qualora sia previsto l’impiego di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, devono essere installati estintori idonei all’uso previsto, conformi alla norma EN 3-7.
Infine, possono essere introdotti altre tipologie di estintori, qualora dovesse emergerne la necessità dalla valutazione del rischio di incendio (ad es. estintori idonei alla classe F per incendi su metalli combustibili, quali calcio, magnesio, potassio, ecc.).
Sistema di esodo
Il DM 03 settembre 2021 stabilisce i seguenti requisiti per assicurare che, in caso di incendio, gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un luogo sicuro:
- superfici e pavimenti: tutte le superfici di calpestio delle vie di esodo devono essere antisdrucciolevoli e devono essere prive di avvallamenti e/o sporgenze pericolose, in modo da rendere sicuro il movimento ed il passaggio degli occupanti;
- porte lungo le vie di esodo: tutte le porte installate lungo le vie di esodo devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti i lavoratori. Se l’attività risulta essere aperta al pubblico, tutte le porte ad apertura manuale poste lungo le vie di esodo impiegate da più di 25 occupanti devono obbligatoriamente aprirsi nel senso dell’esodo e devono essere dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 (maniglione antipanico, ndr) o sistema equivalente;
- vie di esodo: in linea generale, devono essere previste almeno due vie di esodo indipendenti. Al fine di limitare il tempo necessario agli occupanti per abbandonare i locali, almeno una delle lunghezze d’esodo determinate da qualsiasi punto dell’azienda deve avere lunghezza pari o inferiore a 60 metri;
- corridoi ciechi: in deroga al punto precedente, è ammessa un’unica via di esodo nel caso di corridoi ciechi (porzioni di vie di esodo da cui è possibile l’esodo in un’unica direzione, ndr) a patto che abbiano una lunghezza massima di 30 metri. Tale lunghezza può essere al massimo di 45 metri nel caso in cui sia presente un impianto di rivelazione allarme incendi e l’altezza media dei locali serviti dal corridoio cieco sia pari o superiore a 5 metri;
- larghezza: le vie di esodo devono avere una larghezza minima di 90 cm. Tale larghezza può scendere a:
- 80 cm nei varchi;
- 70 cm nei varchi dei locali che prevedono un affollamento massimo di 10 occupanti;
- 60 cm nei varchi dei locali con presenza di personale specificatamente formato o dove è prevista la presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali di servizio, piccoli depositi, ecc.);
- altezza: le vie di esodo devono avere un’altezza minima di 2 metri. Sono ammesse altezze minori solamente in determinate circostanze (ad es., reparti ove vi sia l’esclusiva presenza di personale specificamente formato, reparti dove è prevista la presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti, ecc.);
- segnaletica e illuminazione di sicurezza: le vie di esodo, i luoghi sicuri, ecc. devono essere riconosciuti facilmente mediante l’installazione di apposita segnaletica di sicurezza e lungo le vie di esodo deve essere presente l’impianto di illuminazione di sicurezza.
Rivelazione ed allarme
Nelle aziende a basso rischio incendio non è obbligatoria l’installazione di un impianto di rivelazione allarme incendi, è sufficiente codificare idonee procedure interne di emergenza. Tali procedure hanno lo scopo di garantire un rapido e sicuro allertamento di tutti gli occupati in caso di incendio e di mettere in sicurezza tutti gli impianti tecnologici presenti (es. chiusura della valvola di adduzione del gas, distacco dell’alimentazione elettrica, ecc.).
Controllo di fumi e calore
In caso di incendio, lo smaltimento di fumi e calore deve essere garantito attraverso la presenza di aperture che possono coincidere con gli infissi (porte, finestre, ecc.). Le modalità di apertura devono essere considerate nella pianificazione di emergenza.
Operatività antincendio
I soccorsi devono avere la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio ad una distanza pari o inferiore a 50 metri dagli accessi dell’attività. Laddove questo non fosse possibile si rende necessaria l’adozione di misure specifiche per i soccorritori per garantire una adeguata operatività antincendio.
Tali criteri devono essere applicati anche a tutte le attività a basso rischio già esistenti alla data di entrata in vigore del DM 03 settembre 2021?
Per tutte le aziende già esistenti prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (29 ottobre 2022), l’adeguamento ai nuovi criteri si renderà obbligatorio solamente in occasione di modifiche al processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
[a cura di: Ing. Davide Marcheselli – Syrios Srl]