La nuova direttiva UE 2022/431 – Sostanze cancerogene o mutagene

La Direttiva (UE) 2022/431, in vigore dal 5 aprile 2022, va ad integrare, modificare ed aggiornare la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sui luoghi di lavoro.

La direttiva va inoltre ad aggiornare, in base alle nuove informazioni disponibili, scientifiche e tecniche, i valori limite riportati dalla direttiva 2004/37/CE.

Si rimarca inoltre come per le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione sia necessario tenere presenti anche vie di assorbimento diverse da quelle inalatorie, come quella per assorbimento cutaneo, al fine di garantire la migliore protezione possibile.

Sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo

Tra le novità di rilievo, la nuova direttiva include l’estensione del campo di applicazione della “direttiva cancerogeni” anche alle sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo.

Poiché per molte di esse è possibile stabilire scientificamente una soglia minima al di sotto della quale non si avrebbero effetti nocivi, per tali sostanze il DDL deve garantire la riduzione al minimo dei rischi legati all’esposizione e deve obbligatoriamente attivare la sorveglianza sanitaria; per tutte quelle sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo per cui tale soglia minima non è identificabile (“prive di soglia” nella colonna osservazioni dell’allegato III) si applicano i requisiti in materia di riduzione al minimo possibile dell’esposizione di cui alla direttiva 2004/37/CE.

Rischi legati alla manipolazione di farmaci pericolosi

Alcuni farmaci pericolosi contengono una o più sostanze che rispondono ai criteri per essere classificate come cancerogene (categoria 1 A o 1B), mutagene (categoria 1 A o 1B) o tossiche per la riproduzione (categoria 1 A o 1B), e rientrano pertanto nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE.

Tuttavia, dato che lavoratori, datori di lavoro o autorità preposte all’applicazione della legge non hanno agevolmente accesso a informazioni chiare e aggiornate in merito al fatto che i farmaci rispondano o meno a tali criteri, al fine di garantire la corretta attuazione della direttiva 2004/37/CE e fare chiarezza sull’uso e sui rischi connessi alla manipolazione di tali farmaci pericolosi la Commissione fornirà orientamenti, anche in tema di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio, per proteggere i lavoratori. I lavori su questo fronte sono quindi ancora in corso

Modifica ai limiti

La direttiva modifica anche alcuni limiti di esposizione. Seguono alcuni esempi.

Acrilonitrile

L’Acrilonitrile è classificato come sostanza cancerogena (categoria 1B); tale sostanza può essere assorbita anche attraverso la cute.

Si applicano pertanto i valori limite di 0,45 ppm (1 mg/m3) e valore limite di breve durata di 1,80 ppm (4 mg/m3). Data la difficoltà di applicare tali limiti a breve termine si introduce un periodo transitorio per la loro entrata in vigore di quattro anni (5 aprile 2026).

Composti del Nichel

I Composti del Nichel sono classificati come sostanze cancerogene (categoria 1A); tali sostanze possono inoltre essere responsabili di sensibilizzazione cutanea e respiratoria.

Si stabiliscono pertanto valori limite di 0,01 mg/m3 per la frazione respirabile e 0.05 mg/m3 per la frazione inalabile. Anche in questo caso si introduce un periodo transitorio prima dell’applicazione dei limiti stabiliti; poiché però le misure di gestione del rischio per i composti del Nichel sono identiche a quelle per i composti del Cromo (VI), il periodo transitorio si allinea a quest’ultimo, in cui fino al 17 gennaio 2025 si applica un limite di 0,1 mg/m3 sulla frazione inalabile.

Benzene

Il benzene è sostanza cancerogena (categoria 1 A), assorbibile attraverso la cute, per la quale si ritiene utile definire orientamenti per il monitoraggio biologico.

Viene inoltre stabilito un progressivo adeguamento dei valori limite: 1 ppm (3,25 mg/m3) fino al 5 aprile 2024; riduzione a 0,5 ppm (1,65 mg/m3) dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026; ulteriore abbassamento del valore limite a 0,2 ppm (0,66 mg/m3) oltre il 5 aprile 2026.

Polvere di silice respirabile

La commissione indica come sia opportuno effettuare una revisione dei i valori limite per la polvere di silice cristallina respirabile alla luce dei più recenti dati tecnici e scientifici.

Piombo e suoi composti

Per il piombo e i suoi composti inorganici il valore limite di esposizione è fissato a 0,15 mg/m3.

Il monitoraggio biologico per piombo e suoi composti ionici avviene tramite la misurazione del livello di piombo nel sangue con l’ausilio della spettroscopia ad assorbimento o di un metodo che dia risultati equivalenti.

Il valore limite biologico obbligatorio è di 70 μg Pb/100 ml di sangue.

La sorveglianza sanitaria è prevista quando l’esposizione a una concentrazione di piombo nell’aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m3, oppure quando nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 μg Pb/100 ml di sangue.

Mercurio e suoi composti

Per mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio compresi ossido mercurico e cloruro di mercurio (misurati come mercurio), il valore limite di esposizione è posto a 0,02 mg/m3.

Monossido di carbonio

I valori limite di esposizione a 8 ore del monossido di carbonio sono fissati a 20 ppm (23 mg/m3) e i valori a breve durata a 100 ppm (117 mg/m3).

Altre sostanze

La Direttiva (UE) 2022/431, a cui si rimanda per maggiori dettagli, aggiunge i valori limite di numerose altre sostanze, integrando l’allegato III punto A della direttiva 2004/37/CE.  

La direttiva 2022/431

[A cura di: Dott. Luca Ferrari – Syrios Srl]

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