Contratti d’appalto – Sicurezza e obblighi
Come previsto dall’articolo 26 del D.Lgs 81/2008, nel caso in cui il datore di lavoro faccia affidamento ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi per svolgere lavori, servizi o forniture all’interno della propria azienda o comunque, all’interno di un’area di lavoro di propria competenza, non deve dimenticare alcuni importanti adempimenti.
Verifica di idoneità
In primo luogo deve verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori o ai servizi svolti.
A tal fine sarà necessario acquisire quantomeno (come richiesto dall’art. 26):
- il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- un autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- copia della Carta di Identità del legale rappresentante.
In relazione a quanto previsto dal comma 3-ter [responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi], si consiglia di acquisire il DURC.
Naturalmente, qualora si dovesse prefigurare la condizione di “cantiere” [come definita dal Dlgs 81/2008] anche in caso di intervento di una sola impresa, si applica quanto previsto dal Titolo IV per cui sarà quantomeno necessario acquisire anche il Piano Operativo di Sicurezza (POS) oltre ai restanti documenti previsti dall’allegato XVII (es. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del DLgs 81/2008).
La Cooperazione
In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, in tutti i casi i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Si ricorda che la cooperazione e il coordinamento è opportuno siano anche documentati affinché ne rimanga evidenza.
L’informazione sui rischi
Il datore di lavoro fornisce a sua volta informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti nell’ambiente in cui dovranno operare e sulle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro che possono incidere sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza
Nei casi previsti (es. servizi di durata superiore a 5 giorni/uomo o con elementi di rischio specificati dal decreto, dovrà inoltre essere elaborato un documento di valutazione dei rischi di interferenze (DUVRI), con lo scopo di facilitare la cooperazione tra datori di lavoro (committente, appaltatore ed eventualmente subappaltatore) al fine di eliminare (o almeno ridurre) i rischi derivanti dalle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera.
Si ricorda inoltre che nei singoli contratti di subappalto, appalto e somministrazione, devono essere specificatamente riportati, pena l’annullamento del contratto, i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni svolte.
[Dott. Matteo Vasapollo – Syrios Srl]