[11 APRILE 2021 | AGGIORNAMENTO: inserimento Ordinanza 01 aprile 2022 – Linee guida per la ripresa delle attività economiche]

COVID-19 | Quali novità dal 01 aprile 2022?

Il Decreto legge del 24 marzo 2022, n.24 di recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed in vigore, contiene le “disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19”, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Le novità introdotte dal DL 24/2022

Quali le novità, con particolare riferimento alle aziende, alle attività produttive e agli ambienti di lavoro in genere?

In questo articolo ne vediamo riassunte le principali.

Obbligo di mascherine

Negli ambienti di lavoro rimane l’obbligo all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Non è richiesto necessariamente l’uso di mascherine FFP2, possono essere utilizzate anche mascherine chirurgiche.

Fino al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.”

Art. 5 comma 8, DL 24/2022

Restano in vigore gli obblighi attuali per i lavoratori del sistema scolastico.

Fino al 30 aprile è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso; sui mezzi di trasporto pubblici e per gli spettacoli aperti al pubblico (es. sale teatrali, da concerto, cinema) è obbligatorio l’uso di dispositivi FFP2.

Controllo della temperatura

Si ricorda che il controllo della temperatura è una facoltà del datore di lavoro (si vedano i protocolli 24 aprile 2020 e 06 aprile 2021), ma non un obbligo.

Green Pass

Dal 01 aprile fino al 30 aprile sarà possibile accedere al luogo di lavoro con il Green Pass Base.

Sempre per il periodo dal 01 aprile al 30 aprile non serve più il green pass per i ristoranti e bar all’aperto, negozi e servizi alla persona, banche, poste e uffici pubblici.

Per i ristoranti al chiuso è sufficiente invece il green pass base.

Resta il Green pass rafforzato per palestre e attività sportive al chiuso.

Modalità di lavoro in Smart-working

Prorogata la gestione emergenziale dello Smart Working nel settore privato fino al 30 giugno. Oltre tale data sarà facoltà delle aziende stipulare accordi individuali che regolino eventualmente una parte di lavoro “agile”.
Saranno inoltre introdotte procedure semplificate per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro relative proprio a questa tipologia di accordi individuali.

Nuove regole sull’isolamento

Rimane il divieto di spostarsi dalla propria abitazione per i soggetti positivi al SARS-CoV-2 fino all’accertamento della avvenuta guarigione.

Coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al Covid-19 sono sottoposti a regime di autosorveglianza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, sia al chiuso che in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo all’avvenuto contatto con soggetto positivo e con l’obbligo di effettuare test antigenico molecolare o rapido, alla prima comparsa di sintomi compatibili oppure, se ancora sintomatici, al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.

Obbligo di vaccinazione

L’obbligo vaccinale resta in vigore fino al 15 giugno per i lavoratori over 50, pena la relativa sanzione, ma potranno comunque accedere al luogo di lavoro esibendo il Green pass base.

Disposizioni particolari sono previste per altri settori quali la scuola e la sanità.

Linee guida per la ripresa delle attività economiche

Con data 01 aprile 2022, sono state pubblicate con Ordinanza del Ministero della Salute, le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali“. Fatti salvi alcuni principi di carattere generale, le Linee Guida sono riferite alle seguenti attività:

  • RISTORAZIONE E CERIMONIE
  • ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE
  • CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
  • PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE
  • SERVIZI ALLA PERSONA
  • COMMERCIO
  • MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, LUOGHI DELLA CULTURA E MOSTRE
  • PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
  • CIRCOLI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI
  • CONVEGNI, CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
  • SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ
  • SAGRE E FIERE LOCALI
  • CORSI DI FORMAZIONE
  • SALE DA BALLO E DISCOTECHE

Principi di carattere generale (misure trasversali)

Ferme restando le misure previste per ogni specifica attività [per le quali si rimanda al testo delle linee guida di seguito riportato, in tutte le attività economiche e sociali è necessario il rigoroso rispetto delle norme e delle misure comportamentali individuali e collettive e l’adozione delle misure di seguito indicate:

  • Informazione – Predisposizione da parte degli esercenti di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità.
  • Certificazione verde COVID-19 – Obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.
  • Protezione delle vie respiratorie – Uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.
  • Igiene delle mani – Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.
  • Igiene delle superfici – Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
  • Aerazione – Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate). In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali per favorire il ricambio dell’aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.

[A cura di: Dott. Luca Ferrari, Dott. Matteo Melli – Syrios Srl]

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