Dirigenti e DLgs 81/2008 – Compiti e attribuzioni
Un interessante articolo comparso su Puntosicuro.it riprende obblighi e responsabilità dei dirigenti in materia di salute e sicurezza.
L’articolo parte a sua volta da un Working Paper (breve saggio sul diritto della salute e sicurezza sul lavoro pubblicati da Olympus) dal titolo “L’individuazione e le responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro”. [vedi]
I dirigenti: chi sono?!?
Ai sensi del DLgs 81/2008, il dirigente è colui che “attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. Attenzione: l’interpretazione della giurisprudenza, di questa come della funzione di datore di lavoro o di preposto passa attraverso il concetto del “de factu“, ossia indipendentemente da organigrammi o nomine ufficiali; è datore di lavoro, dirigente o preposto chi nei fatti svolge questa funzione.
Il principio di “effettività” di funzioni
In molte aziende di dimensioni medio-piccole possono assumere il ruolo di dirigente, anche a fini di sicurezza, quadri o impiegati di concetto (specie rientranti nell’area tecnica) che siano stati investiti, in determinati settori dell’attività aziendale, di ampi poteri decisionali.
In ogni caso è opportuno, ancora una volta, sottolineare che, in applicazione del principio di effettività, i reati previsti in relazione alla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro posti a carico dei dirigenti sono connessi dall’ordinamento non tanto alla titolarità formale della qualifica bensì al concreto svolgimento delle relative funzioni. Non importa cioè chi sia o meno presente un incarico formale: la responsabilità è legata al reale svolgimento della funzione.
Responsabilità: del dirigente o del datore di lavoro?!?
Il dovere di sicurezza è strettamente connesso con il “potere direttivo/organizzativo proprio del datore di lavoro e si è anche rilevato che nell’impresa moderna questo potere, di norma, non è più concentrato nelle sole mani dell’imprenditore avendo questi distribuito gran parte delle sue funzioni a collaboratori esperti, conservando per sé una, più o meno ampia, funzione di coordinamento”.
Non si deve ritenere che le “responsabilità dei dirigenti in materia prevenzionale siano limitate alle sole deleghe ricevute dal datore di lavoro. Si deve ritenere, al contrario, che i dirigenti siano gravati anche da doveri prevenzionali propri pur in mancanza di deleghe (di esecuzione) da parte del datore di lavoro. Vi sono infatti doveri prevenzionali che derivano loro, semplicemente, dagli stessi limiti interni del potere direttivo/organizzativo che sono chiamati a esercitare”.
Significativo il ruolo dei dirigenti anche in relazione alle eventuali inadempienze. Se il datore di lavoro omette del tutto gli adempimenti di carattere formativo, “il dirigente sarà comunque tenuto a impartire ai preposti le relative disposizioni vigilando, poi, costantemente sul loro operato. Deve, anzi, ritenersi che, proprio nel caso di gravi inadempienze del datore di lavoro, il dovere di sicurezza dei dirigenti si arricchisca ulteriormente essendo essi obbligati, da un lato, a segnalare ai propri superiori gli adempimenti previsti dalla legge, le situazioni di rischio prevedibili e le precauzioni a loro avviso necessarie e, dall’altro, ad adottare comunque tutte le cautele aggiuntive rientranti nelle loro possibilità e idonee a fronteggiare quei medesimi rischi anche parzialmente (ad esempio al solo fine di ridurne l’incidenza o la gravità)”. E rientra certamente fra le competenze dei dirigenti “quella di non tollerare lo svolgimento di lavori in condizioni evidentemente pericolose dovendo costoro, in tal caso, disporre anche la sospensione dell’attività lavorativa”.
IL Working Paper di Olympus: 140929_WPO_33_responsabilita_ddl_dirigente
[fonte: puntosicuro.it]