Il DVR deve avere data certa?
Una domanda che emerge frequentemente, in relazione all’obbligo di stesura del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), è la seguente: il DVR deve avere data certa?
La risposta è affermativa, ma deve essere approfondita: la vera risposta sta nelle modalità.
DLgs 81/2008 Art. 28 comma 2 – Prima versione del comma (ante agosto 2009)
“Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere […]”
Versione modificata dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106:
“Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere […]”
L’evidenza della sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del RSPP, del RLS o del RLST e del MC costituisce quindi attestazione della data certa.
In caso di assenza delle figure di MC, RLS/RLST la data certa deve essere apposta con le modalità tradizionali.