Devo spendere tutti quei soldi per formare tutti i miei dipendenti? Ma state scherzando!? E dovrei anche far perdere loro così tante ore di lavoro?

Capita spesso di accorgersi che i datori di lavoro considerino la formazione solamente come una spesa inutile e gravosa sulle spalle dell’azienda, e non si rendano conto dell’importanza che invece ha.

Corsi formazione sicurezza

La formazione dei lavoratori ha il compito fondamentale di tutelare non solo i lavoratori, rendendoli quindi consapevoli dei rischi lavorativi a cui ogni giorno sono esposti durante il turno di lavoro e sensibilizzandoli sui temi della salute e sicurezza.

Ha anche l’effetto indiretto di tutelare i datori di lavoro. Come? Evitando loro di incorrere in pesanti (talvolta molto pesanti) sanzioni (anche penali) per il mancato assolvimento di quanto previsto dal D.lgs. 81/08.

All’Art 37 del suddetto Decreto, infatti, è riportato quanto segue:

“1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.”

Non è quindi una facoltà la partecipazione ai corsi di formazione, ma un obbligo al quale i datori di lavoro devono provvedere.

In caso di inadempienza, come riportato all’art.55, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro ed il dirigente possono essere puniti mediante arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200€ a 5.200€. Inoltre, come riportato al comma 6 bis, se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori gli importi citati sono raddoppiati, mentre se si riferisce a più di 10 lavoratori, gli importi sono triplicati.

A conferma dell’importanza di quanto sopra riportato, facciamo riferimento anche ad alcune sentenze in cui il datore di lavoro viene condannato al pagamento di un ammenda o alla reclusione in seguito alla mancata formazione dei lavoratori.

CASSAZIONE PENALE, Sez. 3, 27 gennaio 2017, n. 3898 – Attenzione alla formazione dei lavoratori. Ricognizione normativa fino ad arrivare all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

1. G.C. ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Terni l’ha condannato alla pena di €3.000,00 di ammenda per il reato previsto dall’articolo 37, comma 1, in relazione all’articolo 55, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 perché, in qualità di legale rappresentante della S.r.l. X e di datore di lavoro, non provvedeva ad assicurare che ciascun lavoratore ricevesse una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai rischi relativi alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Tale ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione.

CASSAZIONE PENALE, Sez. 4, 8 maggio 2018, n. 20103 – Infortunio mortale per l’operaio risucchiato dal trattore guidato dal proprio datore di lavoro. Mancanza di formazione sui rischi dell’attività.

1. Con sentenza del 6/7/2016, la corte di appello di Catanzaro, confermava la pronuncia emessa in data 20/5/2014 […] che riteneva responsabile S.G. del delitto di omicidio colposo con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione[…].

2. era contestato al ricorrente di avere cagionato la morte dell’operaio I.R., cittadino rumeno, perché, alla guida di un trattore, all’interno della sua azienda, investiva con la fresa il dipendente, che era risucchiato dall’ingranaggio del macchinario. Si individuavano a carico di S.G., quale datore di lavoro del deceduto, profili di colpa generica consistiti in negligenza, imperizia ed imprudenza nonché, di colpa specifica, riconducibili alla violazione dell’art. 16, comma primo, d.lgs. n. 81/2008 in quanto, avendo reclutato I.R. per effettuare lavori agricoli nel suo terreno, ometteva di fornire allo stesso dettagliate informazioni sui ischi specifici esistenti sul luogo di lavoro e sulle misure di emergenza da adottare ed inoltre, nell’aver operato con la suddetta macchina agricola nei pressi del lavoratore, mancando di adottare le opportune cautele in fase di manovra.

In seguito al ricorso fatto dal ricorrente la cassazione penale ridetermina la pena in sei mesi e venti giorni di reclusione.

CASSAZIONE PENALE, Sez. 4, 11 marzo 2016, n. 10188 – Mancata formazione e informazione dei lavoratori sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro e mancata manutenzione dei mezzi. Responsabilità del datore di lavoro per infortunio.

1. Con sentenza n. 1095/14 del 09/12/2014, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta […], con la quale F.S. veniva […] condannato alla pena di mesi 5 di reclusione in relazione ai reati di cui:

A) all’art. 590, commi 1, 2 e 3 c.p., in relazione agli artt. 36, comma 2, 37, comma 1, 71, comma 4, lett. A) nr.1 e 2, D.lgs. 81/2008 perché, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, nonché nell’inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare:

1. non effettuando la dovuta formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro come stabilito dagli arti. 36, 37 e 73 D.Lgs. 81/2008;

2. non predisponendo le misure necessarie a garantire l’utilizzo delle attrezzature di lavoro, quali l’escavatore, in conformità alle istruzioni d’uso e per non avere effettuato idonea manutenzione sul camion […].

La formazione è una tutela prima di tutto per chi lavora.

Ma è al tempo stesso una importante “tutela” anche per il management.

[a cura di: Dott.ssa Giulia Magnani – Syrios Srl]

Pagine a cura di:

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