Il DLgs 81/2008 prevede e definisce 3 differenti categorie che in modo diverso codificano il trasferimento di competenze ai lavoratori:
- la formazione;
- l’informazione;
- l’addestramento.
Sono tre categorie ben distinte, rispetto alle quali è necessario adempiere per ciascuna in modo specifico.
L’addestramento come strumento di prevenzione
Formazione e informazione sono due procedimenti distinti e da non confondere. Sono nel seguito descritti in modo estremamente sintetico per mettere a fuoco in particolare il terzo aspetto: l’addestramento.
Formazione
DLgs 81/2008, art. 2, “aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi“
La formazione è il processo attraverso il quale sono quindi trasferite conoscenze e competenze, con l’obiettivo di insegnare al lavoratore in particolare come identificare, ridurre e gestire i rischi. Le conoscenze sono quindi di tipo “teorico”: SAPERE, al fine di poter OPERARE in sicurezza.
Informazione
DLgs 81/2008, art. 2, “bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro“
L’informazione è un trasferimento più “immediato” di conoscenze che servono il medesimo fine: identificare, ridurre e gestire i rischi. Non è tuttavia chiamato in causa il “processo educativo”. Il trasferimento può avvenire attraverso diversi strumenti, quali opuscoli, materiale cartaceo, ma anche informazioni in loco, ecc.
Addestramento
DLgs 81/2008, art. 2, “cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro“.
A parere di chi scrive, l’addestramento, è una delle attività con il potenziale più elevato di incidere sulla reale prevenzione degli infortuni. L’addestramento, tipicamente non è condotto da un docente esterno all’azienda, ma da una persona esperta che opera con i lavoratori e che a loro deve fornire le indicazioni per operare in modo corretto. Spesso è un preposto, o comunque una persona esperta nello svolgimento di determinate operazioni (“5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.”), quindi vocato ad essere più credibile e ascoltato da parte di chi viene addestrato.
Quando deve avvenire?
Risponde l’art. 37 del decreto: “4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.“
Obiettivi
Obiettivo dell’addestramento non è trasferire conoscenze o competenze teoriche, bensì quello di “fare apprendere l’uso corretto”, quindi insegnare ad operare, ad utilizzare, a manovrare, ecc.
L’addestramento è l’attività che più si concentra sul comportamento del lavoratore durante il lavoro, quando si trova di fronte ad “attrezzature, macchine, impianti sostanze, DPI, ecc.“.
Requisiti
Quali sono allora i requisiti per un addestramento efficace e rispondente all’obbligo normativo?
A parere di chi scrive i punti chiave sono i seguenti:
- pratico, operativo: deve svolgersi in affiancamento e utilizzando le macchine, le attrezzature, i DPI, ecc. oggetto di addestramento;
- specifico: in grado cioè di mettere a fuoco un aspetto in particolare (macchina, attrezzatura, DPI ecc.), in modo dettagliato; non deve quindi evidentemente essere qualcosa di “generico”;
- supportato dalla documentazione necessaria: deve fornire e illustrare a chi viene addestrato gli strumenti informativi utili al raggiungimento dell’obiettivo (manuali d’uso e manutenzione, schede di sicurezza, documentazione a supporto dei DPI, ecc.);
- adeguato: in termini di durata, a seconda dell’oggetto, adeguato in termini linguistici, rispetto al destinatario;
- verificato: deve avere una fase di verifica di efficacia, in cui il docente (o tutor) verifica l’avvenuto apprendimento;
- documentato: spesso si dimentica, ma è fondamentale avere la possibilità di dare evidenza dell”attività di addestramento svolta, che deve essere documentata.
Ma non solo: l’addestramento deve essere “non-stop”. Se l’addestramento vero e proprio, inteso come training iniziale, ha una durata definita, l'”esempio” da parte di preposti e persone esperte deve proseguire durante tutto il periodo di lavoro.
Addestramento: quando è richiesto?
Senza poter fornire un quadro esaustivo, si richiamano alcune categorie che in modo esplicito, nel DLgs 81/2008, richiedono addestramento:
- attrezzature, macchine, “nuove tecnologie”;
- uso di agenti e sostanze chimiche;
- dispositivi di protezione individuale (in particolare se di 3a categoria);
- dispositivi di protezione collettiva (attrezzature);
- attività che espongano “a rischio grave e specifico“;
- sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
- attività che prevedono la movimentazione manuale di carichi;
- ecc.
Sono fatte salve naturalmente le disposizioni specifiche, peraltro più approfondite ed esigenti, riguardanti determinate attività (quali quelle in luoghi confinati, il montaggio uso e smontaggio di pontessi, ecc.), regolate da norme e dispositivi di legge specifici.