Chi non conduce la piattaforma è soggetto a formazione?

Quanto riportato nel seguito è una nostra interpretazione, in quanto sul tema purtroppo esistono diverse scuole di pensiero e non esiste ancora un chiarimento specifico da parte del Ministero.

Uso di attrezzature di lavoro e formazione – DLgs 81/2008

formazione ple

Art. 71 – Obblighi del datore di lavoro

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Art. 73 – Informazione, formazione e addestramento

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.

PLE e Accordo Stato – Regioni

Devono essere sottoposti a formazione specifica, secondo i contenuti previsti dall´Accordo Stato-Regioni del 22-2-2012 i soggetti addetti a condurre (manovrare) le piattaforme di lavoro mobili elevabili (le cosiddette PLE). La semplice presenza sulla piattaforma per svolgere altre attività lavorative con affidamento del compito di manovrare ad altro soggetto non richiede la formazione specifica. Il corso previsto dall´Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012 porta all´abilitazione all´uso della PLE (e quindi è dovuto per il lavoratore “conduttore” della PLE stessa, non per l´eventuale lavoratore semplicemente trasportato).

L’accordo Stato Regioni parla di “addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)”.

Dal dizionario Treccani, “condurre” può avere diversi significati: “condurre (ant. condùcere) v. tr. [lat. condūcĕre «condurre insieme, stipendiare, prendere in affitto», comp. di con- e dūcĕre «guidare, condurre»]”.

Il caso in specie è evidentemente il seguente:

b. Guidare un veicolo: c. la moto, l’automobile; analogam., c. una barca, un motoscafo, un bastimento.

Detto questo è da rilevare che:

  • chi è abilitato deve essere esplicitamente nominato dal datore di lavoro.
  • chi sale sulla piattaforma (anche se non la conduce) deve tuttavia fare uso di DPI di 3° categoria, che richiedono specifico addestramento, che deve essere effettuato e documentato.