DLgs 81/2008 – Obblighi di controllo degli impianti elettrici

Impianti e apparecchiature elettriche – Obblighi

CEI 11-27 formazione lavori elettriciAi sensi dell’art. 80 del  DLgs 81/2008, Articolo 80 – Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

In particolare l’art. 86 prevede che l’intero impianto elettrico sia periodicamente sottoposto a controlli “secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente”. I controlli non sono da confondere con le verifiche di messa a terra, anch’esse obbligatorie. Il decreto ministeriale, che avrebbe dovuto definire le modalità di esecuzione di quest’ultimi, non è stato ancora emanato; tuttavia tali controlli sono già obbligatori.

Articolo 86 – Verifiche e controlli
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

Chi può effettuare i controlli

In attesa dell’emanazione del decreto, poiché non sono ancora definiti i requisiti tecnico-professionali del soggetto che deve eseguire i controlli periodici, è ragionevole affidare tali controlli a
professionisti iscritti all’albo professionale o ad imprese installatrici abilitate ai sensi del DM 37/08. In ogni caso, i controlli devono essere svolti da personale tecnicamente qualificato (le norme CEI fanno riferimento a persona esperta, competente nelle verifiche).

Quale periodicità

In attesa di indicazioni più specifiche (al momento non definite) i controlli periodici devono essere eseguiti con le modalità e le periodicità minime indicate dalle diverse norme tecniche applicabili, in relazione alla classificazione degli ambienti e alla tipologia di impianto.

Registrazione

Il controllo deve sempre essere documentato: chi esegue il controllo deve effettuarne la registrazione. Il datore di lavoro deve conservare il verbale a disposizione dell’autorità di vigilanza.

È necessario quindi che sia prevista e documentata una programmazione degli interventi di controllo periodico ai sensi dell’art. 86 e che siano registrati e conservati gli interventi effettuati di controllo e manutenzione.

Verifiche periodiche

In aggiunta ai controlli di cui sopra gli impianti di terra e gli impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione (vedi 15 e 16) sono soggetti oltre ai controlli sopra descritti anche alle verifiche periodiche previste dal DPR 462/2001 da parte di organismo notificato.