Salute e sicurezza: novità dai decreti attuativi del Jobs Act

Il Consiglio dei Ministri dello scorso 04 settembre 2015 ha approvato in via definitiva quattro decreti attuativi del Jobs Act:

  1. Ministero Lavoro - Jobs Act - SicurezzaDisposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, a norma dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
  2. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183
  3. Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
  4. Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

In materia di salute e sicurezza sul lavoro emergono alcune novità in particolare dagli ultimi due. Sono riassunte nel seguito sebbene in modo non esaustivo; maggiori approfondimenti saranno possibili dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Istituzione dell’ispettorato nazionale del lavoro

Il secondo dei decreti citati prevede l’istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”, di seguito “Ispettorato”, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL. Il fine è quello di razionalizzare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi.

Compiti dell’ispettorato

Tra i compiti dell’ispettorato evidenziamo i seguenti:

  • vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • emanazione di circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria;
  • attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni;
  • esecuzione e coordinamento attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;
  • si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l’uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.

Lavori accessori, domestici e a carattere straordinario

Attraverso la modifica del comma 8 è chiarito quanto segue: “Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 21. Sono comunque esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

Datore di lavoro e compiti di primo soccorso e antincendio

Con la modifica prevista lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, è possibile non più solo fino a 5 lavoratori bensì anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori.

INAIL e infortuni

Altre modifiche previste sono le seguenti:

  • il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell’Inail;
  • trasmissione all’Inail del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
  • trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’INAIL, esonerando il datore di lavoro;
  • abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni.

Valutazione dei rischi

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment).

Somministrazione lavoro

Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 [da non confondersi con il DLgs 81/2008 – Testo unico in materia di sicurezza], uno dei decreti attuativi del Job Act già pubblicato in precedenza, ha modificato alcune norme sui contratti e sulle mansioni ed in particolare con l’articolo 55 comma 1 lett. e)abroga l’articolo 3, comma 5, del Testo unico di Sicurezza in materia di somministrazione lavoro.

L’articolo 3 comma 5 del D.lgs. 81/2008 prevedeva che nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro (ex D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), tutti gli obblighi di prevenzione e protezione erano a carico dell’utilizzatore. Il decreto 81/2015 all’articolo 35 comma 4 abroga l’articolo del D.Lgs. 81/2008 prevedendo che sia il somministratore ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive.

Per maggiori chiarimenti vedi un approfondimento specifico a questo link.